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Articolo 275 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Criteri di scelta delle misure

Dispositivo dell'art. 275 Codice di procedura penale

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [274] da soddisfare nel caso concreto(1).

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)(2).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata(3).

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423 bis, 572, 612 bis, 612 ter e 624 bis del codice penale, nonché all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387 bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale(4)(11).

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole(5).

3. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta soltanto le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 bis, primo comma, 600 ter, escluso il quarto comma, 600 quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure(6).

3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275 bis, comma 1(7).

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni(8).

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere(9).

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie(9).

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative(9).

[5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata [283 comma 5], e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3](10).

Note

(1) Vige dunque il principio di adeguatezza, cui consegue che dovrà essere scelta la misura meno gravosa per l'imputato tra quelle idonee a fronteggiare le esigenze ravvisate.
(2) Tale comma è stato inserito dall’art. 16, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 e così sostituito dall’art. 14, comma 1, lett. a), della l. 26 marzo 2001, n. 128.
(3) Integra il principio di adeguatezza di cui al primo comma il principio di proporzionalità, inteso come considerazione della congruità della misura sotto il profilo della limitazione della libertà che ne deriva al soggetto.
(4) Il presente comma è stato inserito dall’art. 4, comma 2, della l. 8 agosto 1995, n. 332 e, successivamente, così sostituito dall’art. 8, comma 1, del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 11 agosto 2014, n. 117, con decorrenza dal 21 agosto 2014, per garantire un equilibrio sotto il profilo del sacrificio della libertà personale dell'imputato.
(5) Tale comma è stato inserito dall’art. 14, comma 1, lett. c ) della l. 26 marzo 2001, n. 128.
(6) Il riferimento agli articoli 609 bis, 609 quater e 609 quinquies è stato introdotto . 2, comma 1, lett. a) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2015, n. 48, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo di tale comma, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis codice penale, è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; con sentenza 23 luglio 2013, n. 232, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; con sentenza 18 luglio 2013, n. 213, l'illegittimità costituzione dello stesso nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 630 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»; con sentenza 29 marzo 2013 n. 57, l'illegittimità costituzionale del comma 3, secondo periodo, nella parte in cui «nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; con sentenza 3 maggio 2012, n. 110, l'illegittimità costituzionale dello stesso nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; con sentenza 22 luglio 2011, n. 231, l'illegittimità del comma, nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»; con sentenza 12 maggio 2011, n. 164, l’illegittimità costituzionale del secondo e terzo periodo, del terzo comma nella parte in cui «nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; con sentenza 21 luglio 2010, n. 265, l'illegittimità costituzionale del secondo e terzo periodo nella parte in cui nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infine, il comma 3 è stato così modificato dagli artt. 3, comma 1 e 4, commi 1 e 2, L. 16 aprile 2015, n. 47.
(7) Comma inserito dall’art. 4, comma 3, L. 16 aprile 2015, n. 47.
(8) Tale comma è stato così sostituito dall'art. 1, della l. 21 aprile 2011, n. 62, le cui disposizioni si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.
(9) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, lett. b), della l. 12 luglio 1999, n. 231.
(10) L'ultimo comma è stato abrogato dall’art. 5, comma 2, del D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito con modificazioni, nella l. 14 luglio 1993, n. 222.
(11) Il comma 2-bis è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Ratio Legis

Tale disposizione è ispirata ad una logica di adeguatezza e proporzionalità che deve guidare l'esercizio della discrezionalità del giudice.

Spiegazione dell'art. 275 Codice di procedura penale

Per quanto concerne l'esercizio della discrezionalità del giudice in merito alla scelta delle misure, una volta accertata la sussistenza di almeno una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, la norma in esame detta alcuni criteri fondamentali, ispirati alla logica della adeguatezza e della proporzionalità.

Innanzitutto, obbligo del giudice è quello di parametrare la misura alla natura e al grado dell'esigenza cautelare da tutelare, anche contestualmente all'emanazione di una misura cautelare in sede di condanna, e all'entità del fatto e alla presumibile sanzione penale che verrà irrogata.

Dato che la custodia cautelare in carcere è chiaramente considerata la più afflittiva delle misure, in quanto per certi versi anticipa la pena della reclusione (i giorni di custodia cautelare vengono scomputati dalla pena inflitta con condanna definitiva), la sua applicazione è circondata da vari limiti, spesso modificati dal legislatore per fini di politica criminale. Lo stesso vale per gli arresti domiciliari. Per entrambe le misure è fatto divieto di applicazione quando il giudice ritenga di poter concedere la sospensione condizionale della pena (v. artt 163 e ss.). Fatto salvo l'utilizzo di mezzi di controllo elettronici, la violazione di precedenti misure, la commissionedi particolari delitti, la custodia cautelare in carcere non può essere disposta quando il giudice ritenga che la pena irroganda non supererà i tre anni di reclusione.

Oltre ad altre rigorose limitazioni all'applicazione della misura specifica in oggetto, la norma sancisce il principio per cui essa è comunque l'extrema ratio, e va pertanto applicata solamente quando ogni altra misura risulti inadeguata al caso concreto.

Per quanto riguarda gravi delitti di criminalità organizzata di cui agli artt. 270, 270 bis e 416 bis c.p., vi una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (salva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza), che può tuttavia essere vinta se si acquisiscono elementi che facciano propendere per l'adeguatezza di misure meno afflittive. Il medesimo principio vale per altri delitti elencati.

Al fine di non rappresentare una misura contraria al senso di umanità, la custodia cautelare in carcere è soggetta a varie limitazioni nei confronti di particolari categorie di soggetti, quali genitori, persone gravemente malate o affette da AIDS conclamata.

Difatti, la custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Massime relative all'art. 275 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 32593/2021

In tema di misure cautelari, in base all'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 275-bis cod. proc. pen. e 4-bis ord. pen. il divieto di applicazione e mantenimento della custodia cautelare in carcere ove sia intervenuta una condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore a tre anni di reclusione, opera anche nei procedimenti per rapina aggravata, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il relativo onere della prova grava sull'istante, trattandosi di un fatto positivo a vantaggio dello stesso, ma tale assenza di collegamenti può essere anche implicitamente dedotta sulla base delle modalità esecutive della condotta o dalla personalità degli autori). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MINORI MILANO, 08/04/2021).

Cass. pen. n. 35847/2018

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare. (Fattispecie in cui tra la data dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e i fatti addebitati all'indagato erano decorsi circa cinque anni).

Cass. pen. n. 25670/2018

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per uno dei delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, e si tratti, in particolare, di un reato non permanente, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. (Fattispecie in tema di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n, 153, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203).

Cass. pen. n. 19341/2018

In tema di misure cautelari, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza.

Cass. pen. n. 18851/2018

In tema di divieto di custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole non superiore ai sei anni, la condizione di madre-lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, a condizione che venga adeguatamente dimostrata l'oggettiva impossibilità per la madre di conciliare le esigenze lavorative con l'assistenza alla prole, nonché di avvalersi dell'ausilio di parenti od altre figure di riferimento, ovvero di strutture pubbliche.

Cass. pen. n. 17746/2018

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi di A.I.D.S. conclamata (art.275, comma 4-bis cod. proc. pen.), è necessario che il giudice accerti, ai sensi dell'art. 275, comma 4-ter, fornendo puntuale motivazione: a) che l'istituto penitenziario sia dotato di adeguate strutture sanitarie; b) che la permanenza inframuraria possa svolgersi senza pericolo per la salute dell'indagato o imputato o degli altri detenuti; c) che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza le quali devono fondarsi su un pericolo di non comune, spiccatissimo rilievo da trarre in base ad elementi concreti e puntuali.

Cass. pen. n. 11029/2018

In tema di misure cautelari personali, la trasgressione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari giustifica, anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 275 comma 4, cod. proc. pen., la sostituzione della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere, senza necessità di verificare la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma con l'obbligo del giudice di valutare e motivare la sua decisione bilanciando le contrapposte esigenze cautelari e di tutela delle condizioni di salute dell'imputato.

Cass. pen. n. 53028/2017

In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.

Cass. pen. n. 50077/2017

L'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non è riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel procedimento minorile.

Cass. pen. n. 33544/2017

In tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il giudice afferma la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato, richiamati negli atti di P.G. utilizzati nel giudizio cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari; né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza.

Cass. pen. n. 29796/2017

In tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma terzo cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice ai fini della valutazione della sussistenza di dette esigenze di cautela, ove si tratti di "tempo silente", cioè di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 25517/2017

Anche per i reati associativi relativamente ai quali operi, ai fini dell'applicazione di misure cautelari, la presunzione di adeguatezza esclusiva, in presenza dei gravi indizi di colpevolezza, della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., deve ritenersi comunque necessario, quando dall'epoca dei fatti contestati sia trascorso un notevole lasso di tempo, che il giudice fornisca specifica motivazione in ordine alla ritenuta permanenza di una attuale e concreta pericolosità del soggetto, specie quando a quest'ultimo venga addebitata la semplice partecipazione, circoscritta nel tempo, a sodalizi criminali che, pur qualificabili come di tipo mafioso o assimilato, non siano tuttavia compresi tra quelli notoriamente caratterizzati da tendenziale stabilità nel tempo.

Cass. pen. n. 20304/2017

In tema di custodia cautelare in carcere applicata, ai sensi dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle sole esigenze cautelari, ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma della misura custodiale emessa dal G.u.p., successivamente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., rilevando che il lungo periodo di custodia cautelare - nella specie circa cinque anni - subito dal ricorrente per altro reato doveva essere valutato, unitamente all'epoca risalente dei fatti ed alla genericità della dedotta permanenza della condotta associativa, quale elemento incidente sulla valutazione, in termini di concretezza ed attualità, del pericolo di fuga e di quello di reiterazione che non divengono concreti ed attuali per effetto dell'intervenuta condanna).

In caso di sentenza di condanna, l'art. 275, comma 1-bis cod. proc. pen. non limita l'applicabilità delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia, ma, al di là del dovere di non ritardare oltre tempi ragionevoli l'applicazione della misura, impone al giudice di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari indicate dall'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., tenendo conto degli elementi che emergono dalla pronuncia del giudice della cognizione, dovendosi, a tal fine, escludere alcun vincolo derivante da un precedente giudicato cautelare favorevole al condannato. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale la difesa contestava la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di applicare la misura della custodia cautelare successivamente alla sentenza di condanna, nonostante il rigetto della stessa nel corso delle indagini preliminari).

Cass. pen. n. 19283/2017

In tema di applicazione di misure cautelari personali, anche a seguito della novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere.

Cass. pen. n. 18891/2017

La prevalenza del divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie, quale previsto dal comma 4-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., rispetto alla presunzione d'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, nel casi di cui al precedente terzo comma dello stesso articolo, opera solo a condizione che risulti accertato il presupposto costituito dall'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna delle "idonee strutture sanitarie penitenziarie" di cui è menzione nel comma 4-ter del citato art. 275 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 13593/2017

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari. (In motivazione, la S.C. ha aggiunto che la mancanza di prova di rapporti dell'indagato con altri esponenti della cosca non costituisce elemento idoneo al superamento della presunzione di pericolosità).

Cass. pen. n. 12754/2017

In tema di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con la detenzione in carcere, l'art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen. pone una presunzione "in bonam partem" che, ai sensi del successivo comma 4-ter, può essere superata soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un'eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non altrimenti fronteggiabili, il riferimento alle gravità delle condotte per le quali era intervenuta condanna, omettendo di considerare il notevole lasso di tempo trascorso in carcere e le condizioni di salute dell'imputato).

Cass. pen. n. 7983/2017

In tema di misure cautelari personali, le qualificate esigenze cautelari richieste dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., è necessaria la certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, confermando la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente, ultrasettantenne, aveva ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali commessi mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenendoli sintomatici della sua insofferenza a qualunque prescrizione e della possibilità di conseguire un effetto dissuasivo solo in via coatta attraverso la custodia cautelare).

Cass. pen. n. 2493/2017

In tema di esigenze cautelari, quando sia stata pronunciata condanna per più reati avvinti dalla continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., riferibile ad uno dei reati satellite rimane ferma anche se il periodo già trascorso dall'imputato in regime custodiale superi l'entità della pena detentiva irrogata per tale reato satellite.

Cass. pen. n. 40672/2016

Qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (nella specie, art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ), non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria, fermo restando che il "tempus commissi delicti" può costituire un elemento specifico dal quale desumere l'insussistenza delle esigenze cautelari.

Cass. pen. n. 20769/2016

Il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che, all'accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione nè della custodia cautelare in carcere, nè degli arresti domiciliari tradizionali).

Cass. pen. n. 19234/2016

La regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275.

Cass. pen. n. 36918/2015

In tema di applicazione o di revoca delle misure cautelari personali, la valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può tenere conto dell'eventuale applicazione delle diminuenti previste per riti speciali per i quali l'imputato ha preannunciato di optare, in assenza di elementi concreti (quali, ad esempio, la presenza di una istanza già formalizzata di giudizio abbreviato non condizionato o di applicazione di pena già munita dal consenso del PM) che consentono di ritenere concretamente prevedibile l'accesso a tali forme alternative di definizione del procedimento.

Cass. pen. n. 25378/2015

In tema di misure cautelari personali, ai fini della sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, nell'indagine volta ad accertare l'adeguatezza di quest'ultima, non può riconoscersi rilevanza esclusiva ed assorbente al fatto che sia venuta meno, nelle more, una parte delle accuse in origine contestata, dovendosi, piuttosto, fornire specifica indicazione delle ragioni per le quali la misura meno afflittiva viene ritenuta idonea allo scopo e proporzionata all'entità e gravità dei fatti di reato oggetto di indagine e di cautela.

Cass. pen. n. 15911/2015

La presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., sicché, anche in tali casi, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non altrimenti fronteggiabili, la semplice indicazione del ruolo di rilievo svolto dall'indagato all'interno di un'associazione di tipo mafioso).

Cass. pen. n. 13025/2015

In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117, deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 12139/2015

L'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dal D.L. n. 92 del 2014 prima della modifica apportata in sede di conversione - deve essere letto congiuntamente alla previsione di cui all'art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen., di talché la misura cautelare della custodia in carcere disposta per il reato di rapina aggravata non si caduca automaticamente nel caso in cui la pena ancora da espiare, tenuto conto del presofferto cautelare, sia inferiore ai tre anni, perché non sarebbe comunque possibile disporre la sospensione dell'esecuzione della pena inflitta, stante la previsione di cui al richiamato art. 656 con riguardo al titolo di reato per cui si procede.

Cass. pen. n. 7742/2015

Il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nel caso in cui il giudice abbia irrogato una pena detentiva inferiore a tre anni, non impedisce di adottare la più grave misura cautelare qualora ogni altra misura si riveli inadeguata e gli arresti domiciliari non possono essere disposti per mancanza del luogo di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la applicazione della custodia in carcere nei confronti dell'imputato, che aveva concordato la applicazione della pena di anni due e mesi due di reclusione, essendosi reso responsabile di più reati di furto e rivelatosi privo di domicilio per l'imminente scadenza del contratto di locazione).

Cass. pen. n. 6505/2015

In tema di misure cautelari, nella scelta della misura da applicare il giudice non è vincolato alla valutazione effettuata nell'ambito di diverso procedimento, ancorché collegato, in quanto la discrezionalità giudiziale è orientata a valutare il pericolo di reiterazione nella dimensione concreta ed attuale e non può essere condizionata da giudizi fondati su compendi indiziari e contesti temporali diversi.

Cass. pen. n. 4418/2015

Il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive, che, pertanto, possono essere applicate anche ove il giudice preveda l'inflizione di una pena detentiva non superiore a tre anni.

Cass. pen. n. 1798/2015

In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117, deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 1/2015

La presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., sicché, anche in tali casi, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non altrimenti fronteggiabili, la semplice indicazione del ruolo di rilievo svolto dall'indagato all'interno di un'associazione di tipo mafioso).

Cass. pen. n. 51260/2014

In tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive.

Cass. pen. n. 21271/2014

I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al sequestro preventivo, dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un intero "dominio" internet, in ragione della motivata impossibilità tecnica di oscurare il singolo file lesivo del diritto d'autore).

Cass. pen. n. 2946/2014

Anche nel caso in cui la ritenuta partecipazione di taluno ad un sodalizio di tipo mafioso assuma la forma del c.d. “concorso esterno”, deve ritenersi ugualmente operante, pur dopo la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2013 (relativa alla ben diversa ipotesi costituita dalla presenza dell’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991), la presunzione di adeguatezza esclusiva della misura cautelare della custodia in carcere.

Nei confronti di soggetto raggiunto da ordinanza cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa, anche dopo la sentenza della corte costituzionale n. 57 del 2013, continua ad applicarsi la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, di cui al comma terzo dell'art. 275 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la sentenza della Corte costituzionale citata, dichiarando l'incostituzionalità del comma terzo dell'art. 275 cod. pen. limitatamente all'ipotesi della presunzione di adeguatezza per i delitti aggravati ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, non ha alcuna ricaduta sulle imputazioni di concorso esterno, che sono ben diverse dalle contestazioni di reati aggravati ex art. 7 cit., riferendosi a condotte pienamente espressive dei connotati di illiceità previsti dall'art. 416 bis cod. pen.).

Cass. pen. n. 2242/2014

In tema di misure cautelari, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è assimilabile, ai fini della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, c.p.p. alla partecipazione ad associazione mafiosa, non potendo essere equiparato ai reati aggravati dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, in relazione ai quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2013, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.(In applicazione di tali principi la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente ritenendo non illogica la equiparazione del concorrente esterno al partecipe all'associazione mafiosa, la cui posizione non può essere paragonata con quella di colui che commette un singolo reato seppur aggravato dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991).

Cass. pen. n. 1488/2014

La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati sessuali, divenuta relativa a seguito della sentenza della Corte cost. n. 265 del 2010, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti anche d'ufficio elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, fermo restando che l'obbligo di motivazione è più analitico qualora il giudice ritenga non vincibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure.

Cass. pen. n. 50132/2013

La ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Cass. pen. n. 30734/2013

In tema di misure cautelari, a seguito della sentenza della sentenza della Corte cost. n. 231 del 2011, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Cass. pen. n. 29530/2013

In tema di misure cautelari, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 57 del 2013, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. per i delitti aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Cass. pen. n. 20881/2013

In tema di misure cautelari, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 25 marzo 2013, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al comma terzo dell' art. 275 c.p.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Cass. pen. n. 1213/2013

In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante della collaborazione con la giustizia (art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991), pur consentendo il superamento della presunzione di pericolosità sancita dall'art. 275, comma terzo, c.p.p., non comporta automaticamente la prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva, essendo comunque necessaria la valutazione delle esigenze cautelari e la concreta verifica che il comportamento collaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale.

Cass. pen. n. 34473/2012

La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari. (La Corte, nell'occasione, anche con la decisione qui richiamata e non massimata, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., nella parte in cui fa operare la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere in riferimento ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste all'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso). (Conf. Sez. un., 19 luglio 2012 n. 34474, non massimata).

Cass. pen. n. 22338/2012

L'art. 1, comma quarto, della L. n. 62 del 2011 (che dichiara applicabili le disposizioni dell'art. 1 solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata) si interpreta nel senso che tale applicazione differita non può concernere il comma primo (che ha modificato l'art. 275 comma quarto c.p.p. ampliando il novero dei minori beneficiari della tutela in esso accordata mediante l'elevazione del limite di età che comporta il divieto di custodia cautelare in carcere per il genitore), mentre, laddove ricorrano esigenze di eccezionale rilevanza, solo queste ultime possono giustificare il differimento dell'applicazione a far data dal momento in cui sarà completato il piano straordinario delle carceri oppure dal 1° gennaio 2014.

Cass. pen. n. 12500/2012

I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali, costituendo oggetto di valutazione preventiva non eludibile da parte del giudice, il quale deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una meno invasiva misura interdittiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale della libertà ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di legali rappresentanti di una conceria per impiego di solventi oltre i limiti consentiti ed ha ritenuto che l'uso dell'impianto sequestrato è illecito solo se accompagnato dall'impiego sovrabbondante di detti solventi).

Cass. pen. n. 11714/2012

Le modifiche apportate dalla L. n. 62 del 2011 all'art. 275, comma quarto, c.p.p. non sono ancora applicabili, come stabilito dall'art. 4 della citata L.. (Fattispecie nella quale la ricorrente, madre detenuta in carcere di un bambino di età compresa tra i tre ed i sei anni, invocava l'immediata applicazione della nuove misure di tutela previste dall'art. 1 L. n. 62 del 2011).

Cass. pen. n. 4377/2012

La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art. 275, comma terzo, c.p.p. anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), dev'essere interpretata alla luce della sentenza della Corte cost. 21 luglio 2010, n. 265 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma processuale, sicché il giudice ha l'obbligo di valutare, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a tale delitto, se siano stati acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Cass. pen. n. 34475/2011

La presunzione di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, c.p.p. non opera in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità.

Cass. pen. n. 27919/2011

In assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009, convertito, con modd., in L. n. 38 del 2009 (che ha modificato l'art. 275 c.p.p., ampliando il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia carceraria), non può subire modifiche unicamente per effetto della nuova e più sfavorevole normativa.

Cass. pen. n. 16085/2011

Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 2, c.p.p., opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.

Cass. pen. n. 18093/2010

L'obbligo di disporre la custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, introdotto anche per altre fattispecie criminose dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, trova applicazione, trattandosi di norma processuale, anche nei procedimenti relativi ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del summenzionato decreto, sicché il giudice, ove richiesto in tal senso dal pubblico ministero, ha l'obbligo di sostituire in tali ipotesi la misura cautelare meno grave eventualmente adottata in precedenza con quella carceraria.

Cass. pen. n. 18090/2010

È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale della libertà confermi - nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, già sottoposto a custodia cautelare in carcere successivamente sostituita con gli arresti domiciliari - il ripristino della più grave misura carceraria in virtù della sopravvenienza della modifica normativa dell'art. 275, comma terzo, c.p.p. - introdotta con l'art. 2, comma primo, lett. a-bis D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 38 del 2009 - la quale estende la presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere per i reati ivi indicati, tra i quali è compreso quello di cui al predetto art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Peraltro, detta modifica normativa, trattandosi di materia processuale e in assenza di diversa disposizione transitoria, è applicabile, anche con riguardo ai procedimenti in corso, sulla base del principio "tempus regit actum".

Cass. pen. n. 15378/2010

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma terzo, c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a bis) del D.L. n. 11 del 2009, conv. dalla n. 38 del 2009, sollevata sul presupposto del contrasto, in punto di applicabilità alle misure già in atto, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con conseguente violazione dell'art. 117 Cost., riguardando infatti il principio di irretroattività delle norme sfavorevoli di cui alla predetta Convenzione unicamente la pena e non anche le misure cautelari.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13 e 27, comma secondo, Cost., della modifica dell'art. 275, comma terzo, c.p.p., operata dall'art. 2, comma primo, lett. a bis) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha esteso ai delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p. la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, avendo il legislatore previsto la misura di maggiormente afflittiva, nel rispetto della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, solo per le ipotesi di grave allarme sociale.

Cass. pen. n. 8704/2010

L'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 2009) deve trovare applicazione, in forza dell'art. 11 delle preleggi, anche nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica normativa relativi a fatti commessi antecedentemente e comporta altresì il ripristino della custodia cautelare nei confronti degli indagati ancora sottoposti nel medesimo momento a misure coercitive meno rigorose.

Cass. pen. n. 8210/2010

La sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, in forza del nuovo testo dell'art. 275, comma terzo, c.p.p., come modificato dal D.L. n. 11 del 2009 (convertito nella L. n. 38 del 2009), può essere disposta dal giudice d'ufficio esclusivamente nell'ipotesi di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno afflittiva.

Cass. pen. n. 7654/2010

Nei confronti dell'imputato scarcerato a seguito della sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunziata nel primo grado di giudizio e successivamente condannato per il medesimo fatto in appello, può essere ripristinata la custodia carceraria sulla base della presunzione normativa di inadeguatezza di misure coercitive diverse, ove la stessa sia configurabile in ragione del titolo di reato in contestazione. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la fattispecie non è assimilabile a quella del ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato liberato per decorrenza dei termini, per la quale la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuto sulla base della medesima presunzione).

Cass. pen. n. 1994/2010

È impugnabile con l'appello e non con la richiesta di riesame l'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata in sostituzione di precedente misura non detentiva per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. con modd. in L. 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria per talune gravi reati.

Cass. pen. n. 45846/2009

Il principio del "tempus regit actum" giustifica l'estensione ai processi già in corso al momento di entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009, conv. con modd. dalla L. n. 38 del 2009, che ha novellato l'art. 275, comma terzo, c.p.p. della presunzione relativa di inadeguatezza delle misure cautelari diverse da quella della custodia carceraria anche per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Cass. pen. n. 45012/2009

In tema di misure cautelari personali, la modifica dell'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure diverse da quella custodiale, introdotta dal D.L. n. 11 del 2009 (convertito nella L. n. 38 del 2009), è previsione di carattere processuale, che, in quanto tale, si applica a coloro che abbiano commesso uno dei delitti indicati dalla novella anche in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, ma soltanto con riguardo alle misure cautelari che devono ancora essere adottate e non anche a quelle già applicate prima della stessa data, le quali, pertanto, non devono subire alcuna trasformazione in ragione della predetta modifica normativa. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 74 del D. P.R. n. 309 del 1990, in cui la S.C. ha ritenuto che la misura custodiale sia stata erroneamente applicata in epoca anteriore all'entrata in vigore della novella legislativa, a fronte di un quadro cautelare che avrebbe invece imposto la meno grave misura coercitiva degli arresti domiciliari).

Cass. pen. n. 45008/2009

L'estensione della presunzione legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria, operata dall'art. 2, comma primo, lett. a), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con modd. dalla L. n. 38 del 2009) in relazione ad alcuni reati (tra i quali l'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990), deve trovare applicazione, in forza dell'art. 11 delle preleggi, anche nell'ipotesi in cui il ripristino della misura custodiale sia avvenuto nei confronti di un indagato sottoposto in precedenza ad una misura coercitiva meno rigorosa ed ancora in essere al momento dell'entrata in vigore della suddetta modifica normativa. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che, a seguito di appello proposto dal P.M. ex art. 310 c.p.p., aveva ripristinato la misura custodiale in luogo della meno grave misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, precedentemente disposta dal G.i.p. per il medesimo fatto).

Cass. pen. n. 44180/2009

La modifica dell'art. 275, comma terzo, c.p.p., operata dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha introdotto l'obbligo di disporre la misura della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, trova applicazione anche per le misure cautelari ordinate in base alla normativa precedentemente vigente che siano ancora pendenti, con la conseguenza che il giudice, se in tal senso richiesto dal pubblico ministero, è tenuto a sostituire la misura degli arresti domiciliari disposta in precedenza con quella della custodia in carcere.

Cass. pen. n. 41378/2009

L'estensione anche all'omicidio volontario della presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, disposta con D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito in L. 23 aprile 2009 n. 38, integra una modificazione legislativa di natura processuale e quindi si applica ai procedimenti in corso anche per fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di applicare disporre la custodia in carcere, a meno che non emergano concreti e specifici dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari.

Cass. pen. n. 40009/2009

La modifica dell'art. 275, comma terzo, c.p.p., operata dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha introdotto l'obbligo di disporre la misura della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, è di immediata applicazione anche nei procedimenti in cui siano state concesse misure meno gravi per reati commessi prima dell'entrata in vigore del sopra menzionato decreto, trattandosi di disposizione di natura processuale.

Cass. pen. n. 30786/2009

È legittima la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale, commesso antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009 (conv. con modd. in L. 23 aprile 2009, n. 38) che ha modificato l'art. 275, comma terzo, c.p.p., in quanto la presunzione relativa di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria trova applicazione anche per quelle misure in corso e relative a fatti pregressi, in virtù del principio "tempus regit actum".

Cass. pen. n. 26493/2009

L'obbligo di applicare la misura cautelare della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, introdotto in riferimento ad alcuni reati dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, si applica, trattandosi di disposizione di natura processuale, anche nei procedimenti relativi ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del summenzionato decreto, con la conseguenza che il giudice, se in tal senso richiesto dal pubblico ministero, è tenuto a sostituire in tali ipotesi la misura cautelare meno grave eventualmente adottata in precedenza con quella carceraria.

Cass. pen. n. 23961/2009

L'articolo 275, comma 3, c.p.p. come risultante dalla novella apportata dal D.L. n. 11 del 2009, conv. in legge n. 38 del 2009 nel prevedere l'obbligatorietà per i reati in esso indicati, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, della detenzione carceraria a meno che non risultino acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, determina una sorta di presunzione legale di inadeguatezza di ogni altra misura e di inversione della prova in ordine alle esigenze cautelari. Tale norma, in ragione del principio tempus regit actum, si applica anche alle misure custodiali ancora in atto, pur se precedentemente disposte.

Cass. pen. n. 634/2009

In tema di misure cautelari, il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti della madre di prole d'età inferiore a tre anni ovvero del padre, nel concorso delle condizioni di cui all'art. 275, comma quarto, c.p.p., vige, per entrambi i genitori, solo in presenza di figli conviventi. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che una diversa interpretazione, fondata sulla circostanza che l'aggettivo "convivente" concerna la posizione della madre, determinerebbe un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra i coniugi).

Cass. pen. n. 46290/2008

Non sussiste il divieto di custodia cautelare in carcere dell'imputato padre di prole infratreenne, qualora l'impedimento della madre ad assisterla sia costituito dalla sua attività lavorativa. (Nella specie, si è ritenuto che non ricorresse l'assoluta impossibilità di assistenza del minore nel concorso di un impegno lavorativo di 44 ore settimanali, dell'assenza "in loco" di asili pubblici e dell'incompatibilità del costo di quelli privati con il reddito familiare).

Cass. pen. n. 46060/2008

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, c.p.p. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza d'elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità.

Cass. pen. n. 43814/2008

L'applicazione della custodia cautelare contestualmente ad una sentenza di condanna, sulla base di una valutazione discrezionale fondata sui criteri previsti dall'art. 275, comma primo bis, c.p.p., è consentita, oltre che al giudice di primo grado, anche a quello di appello, indipendentemente dalla ricorrenza delle particolari condizioni che, ai sensi del comma secondo ter del citato art. 275, renderebbero la misura obbligatoria.

Cass. pen. n. 39897/2008

La presunzione normativa dell'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere nei casi in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza per un delitto di criminalità mafiosa superabile solo in forza di elementi concreti e specifici dai quali emerga l'insussistenza delle esigenze cautelari esonera il giudice dal dovere di motivare nel provvedimento genetico l'applicazione della misura, a fronte della deduzione difensiva di elementi generici e privi di concretezza.

Cass. pen. n. 38615/2008

In tema di criteri di scelta delle misure cautelari, è legittimo il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto ai fini della motivazione circa l'applicazione della custodia in carcere, costituendo la condotta tenuta dal soggetto, in occasione del reato, elemento diretto e significativo per interpretare la personalità dell'agente. (Nella specie la Corte ha precisato che non può ritenersi la misura irrogata sproporzionata alle esigenze cautelari per rapporto alla asseritamente omessa valutazione del giudice circa la prognosi di applicabilità della sospensione condizionale, posto che proprio la ritenuta gravità dei fatti, per cui viene disposta la cautela, renderebbe contraddittoria un'ipotesi di applicabilità del beneficio ).

Cass. pen. n. 8636/2008

L'impossibilità assoluta, da parte della madre, di provvedere all'assistenza della prole di età inferiore ai tre anni, prevista dall'art. 275, comma quarto, c.p.p. come condizione ostativa, di regola, all'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del padre, può essere esclusa quando alla detta assistenza possa provvedersi mediante l'ausilio di altri parenti o di strutture pubbliche, sempre che tale ausilio abbia carattere meramente integrativo e di supporto e non totalmente sostitutivo dell'assistenza materna.

Cass. pen. n. 5840/2008

I divieti di applicazione della custodia cautelare in carcere stabiliti dai commi quarto e quarto bis dell'art. 275 c.p.p. non sono basati su presunzioni che si contrappongano a quella di adeguatezza esclusiva della medesima misura nei casi previsti dal comma terzo dello stesso articolo (ben potendo riscontrarsi o presumersi la pericolosità, dal punto di vista criminologico, anche di soggetti che si trovino in taluna delle condizioni che danno luogo ai suindicati divieti), ma trovano fondamento nel giudizio di valore operato dal legislatore nel senso che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria debba prevalere la tutela di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall'art. 2 della Costituzione, dei quali costituisce speciale esplicazione il diritto alla salute.

Cass. pen. n. 4183/2008

Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nel caso di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis L. n. 354 del 1975 (nella specie: associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga) deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., e non limitarsi a considerare come ostative soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Cass. pen. n. 305/2007

In tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis), l'art. 275, comma terzo, c.p.p. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità.

Cass. pen. n. 2240/2006

In tema di misure cautelari personali, è immune da censure l'ordinanza del Tribunale del riesame che ravvisa la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza — atte a giustificare l'adozione della custodia cautelare in carcere nei confronti di una madre con prole di età inferiore a tre anni — nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti della stessa specie (furti anche in abitazione) che ne evidenzino l'esclusiva e sistematica abitualità alla commissione di delitti contro il patrimonio, di guisa che sia impossibile fronteggiare l'eccezionale pericolosità sociale con misure diverse dalla custodia in carcere; infatti, tali qualificate esigenze cautelari si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione — che deve superare la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 c.p.p., per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede — e sono desumibili dagli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenza cautelari e, pertanto, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.

Cass. pen. n. 47473/2004

Ai fini del superamento del divieto di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p., nei confronti del padre di prole di età inferiore a tre anni, quando la madre sia impossibilitata a dare assistenza a detta prole, deve riguardarsi come illegittima l'esclusione di tale condizione sulla sola base della ritenuta possibilità che all'assistenza possano provvedere, in luogo della madre, altri componenti della famiglia, fermo restando, peraltro, che l'attività lavorativa esterna della madre non comporta, di per sé, come necessaria conseguenza, l'impossibilità per la stessa di assistere convenientemente la prole. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 45379/2004

In tema di valutazione delle esigenze cautelari, ai fini del giudizio circa l'intervenuta dissociazione di taluno da un organismo di natura criminale (nella specie, banda armata), non può considerarsi, di per sè, determinante, in senso negativo, il solo fatto che il soggetto, pur proclamando il proprio distacco dalle finalità perseguite da detto organismo, non abbia tuttavia collaborato con gli inquirenti nel fornire ogni informazione in suo possesso sulla struttura e sull'organizzazione del medesimo).

Cass. pen. n. 27973/2004

Non è deducibile in sede di appello avverso ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca della custodia cautelare la questione circa l'operatività del disposto di cui all'art. 275, comma secondo bis. c.p.p., secondo cui la custodia cautelare non può essere disposta quando si ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, trattandosi di questione la cui proposizione trova la sua sede naturale solo nella richiesta di riesame.

Cass. pen. n. 1848/2004

La disposizione di carattere eccezionale dell'art. 275, terzo comma, ult. parte c.p.p., secondo la quale per taluni delitti opera una presunzione semplice di sussistenza delle esigenze cautelari, non può essere intesa nei termini così rigidi da ritenere che essa possa essere vinta solo in presenza di prova positiva dell'avvenuta recisione del vincolo associativo e non anche nell'ipotesi in cui emergano specifici elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di merito che aveva negato la revoca della custodia cautelare in carcere a persona indagata per associazione di tipo mafioso la quale, pur non avendo fornito la prova positiva del distacco dal sodalizio criminoso, aveva rappresentato il suo proficuo impegno negli studi, sfociato, durante la carcerazione preventiva, nel conseguimento della laurea in scienze politiche).

Cass. pen. n. 47073/2003

In tema di misure cautelari personali, anche in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non sussiste il divieto della custodia cautelare in carcere previsto dall'art. 275, quarto comma, c.p.p. nei confronti dell'imputato padre di prole in età inferiore ai tre anni, allorché l'impossibilità di prestare ad essa assistenza da parte della madre non si presenti come assoluta. (Nella specie, relativa ad istanza di sostituzione della custodia in carcere con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, presentata dal padre di bambina in età infantile per consentire l'attività lavorativa alla madre, la Corte ha ritenuto correttamente motivato il provvedimento di merito di rigetto dell'istanza, fondato sul rilievo della possibilità di ricorrere all'alternativa, in assenza di congiunti disponibili, di strutture pubbliche).

Cass. pen. n. 35440/2003

Il comma 1 bis dell'art. 275 c.p.p. (in cui si prevede che «contestualmente a una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. B e C»), risponde all'intento del legislatore di estendere i casi in cui una misura cautelare coercitiva può essere applicata e non quelli in cui, avendo perduto efficacia per decorrenza dei termini, può essere ripristinata, rimanendo questi ultimi disciplinati unicamente dall'art. 307 c.p.p.

Cass. pen. n. 12355/2003

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi di AIDS conclamata (art. 275, comma 4 bis c.p.p.), è necessario che il giudice accerti, ai sensi dell'art. 275, comma 4 ter, fornendo puntuale motivazione: a) che l'istituto penitenziario sia dotato di adeguate strutture sanitarie; b) che la permanenza inframuraria possa svolgersi senza pericolo per la salute dell'indagato o imputato o degli altri detenuti ed, infine, c) che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza le quali devono fondarsi su un pericolo di non comune, spiccatissimo rilievo da trarre in base ad elementi concreti e puntuali.

Cass. pen. n. 11965/2003

In tema di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con la detenzione in carcere, l'art. 275, comma 4 bis c.p.p. pone una presunzione in bonam partem che, ai sensi del successivo comma 4 ter, può essere superata non in base all'art. 275, comma 3, c.p.p. né con il generico riferimento alla negativa personalità dell'indagato, ma soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici e attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un'eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto.

Cass. pen. n. 1276/2003

Presupposto dell'art. 275, comma terzo, c.p.p. è quello secondo cui chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a un reato di matrice mafiosa è, per definizione, pericoloso e quindi professionalmente proteso alla commissione di fatti criminosi, con l'effetto che l'unica misura adeguata a fronteggiare tali esigenze cautelari presunte è considerata la custodia in carcere. La presunzione può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non sussistono le dette esigenze. La permanenza di queste esigenze, ancorché attenuate, impone sempre l'adozione o il mantenimento della più grave delle misure coercitive.

Cass. pen. n. 43572/2002

In tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), l'art. 275, comma 3 c.p.p. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere vinta non solo in presenza della prova dell'avvenuta definitiva rescissione del vincolo associativo, ma anche nell'ipotesi in cui coesistano specifici elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell'indagato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale competente ex art. 310 c.p.p. che, nel rigettare l'appello proposto contro il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca della misura cautelare, aveva omesso di porre a raffronto il dato derivante dall'attribuzione del delitto ex art. 416 bis c.p. con gli elementi di segno contrario, dedotti dalla parte o comunque risultanti dagli atti, al fine di stabilirne la prevalenza o meno per negare o affermare l'esistenza delle esigenze cautelari).

Cass. pen. n. 35202/2002

È possibile, successivamente a una condanna, l'applicazione di una misura cautelare personale, in quanto la disposizione dell'art. 275, comma 1 bis, c.p.p., secondo la quale contestualmente a una sentenza di condanna l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti dai quali possa emergere che a seguito della sentenza risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) stesso codice, non ha inteso consentire l'applicazione di una misura cautelare in fase dibattimentale soltanto contemporaneamente a una decisione di condanna, lasciando prive di tutela le esigenze cautelari sopravvenute a quest'ultima e quelle preesistenti ma non valutate, bensì solo richiamare l'attenzione del giudice sulla possibilità di tenere conto, già contestualmente alla condanna, dell'esito del procedimento, ma senza impedire che tale valutazione possa avvenire anche successivamente ad essa.

Cass. pen. n. 31901/2002

In tema di giudicato cautelare, non ricorre alcuna preclusione a che il giudice, venuta meno la situazione sanitaria giustificativa di una misura custodiale affievolita ai sensi dell'art. 275, comma 4 bis, c.p.p., riconsideri il quadro cautelare ed eventualmente ripristini la custodia in carcere, sulla base del recupero dell'efficienza fisica da parte dell'imputato e della persistenza delle ragioni di difesa social-preventive, già poste a base dell'originario provvedimento restrittivo della libertà personale.

Cass. pen. n. 31881/2002

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone indiziate dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l'accertamento della pericolosità del proposto non può essere condotto secondo la presunzione delineata dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p., ma postula la ricerca e l'indicazione di elementi idonei a documentare positivamente la condizione di attuale pericolosità dell'interessato. (In motivazione la Corte ha evidenziato la natura eccezionale del meccanismo presuntivo sul terreno della prova penale, tale da escluderne ogni estensione analogica, e posto in luce le differenze tra presupposti e meccanismi applicativi del trattamento cautelare e delle misure di prevenzione per i casi di ritenuta appartenenza ad associazioni mafiose).

Cass. pen. n. 28094/2002

In tema di misure cautelari, la particolare disciplina dettata dall'art. 275, comma 2 ter, c.p.p., nel testo introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, per l'applicazione obbligatoria di misure cautelari (sussistendo le condizioni ivi previste), in caso di condanna in appello, non esclude che spetti al giudice d'appello anche il potere di applicare discrezionalmente le suddette misure, in base ai criteri dettati per ogni caso di condanna dal comma 1 bis del citato art. 275.

Cass. pen. n. 42075/2001

In tema di applicazione di misure coercitive, le esigenze cautelari di particolare gravità devono sussistere anche nel caso in cui il giudice, ai sensi dell'art. 275, comma 4 ter, c.p.p., accertato che l'imputato è affetto da una malattia particolarmente grave da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere, ritenga possibile, senza pregiudizio per la sua salute e per quella degli altri detenuti, disporre la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie.

Cass. pen. n. 3387/2000

In tema di misure cautelari, allorché, nella persistenza dei gravi indizi di colpevolezza, venga richiesta la revoca della custodia cautelare in carcere per grave malattia, ai sensi dell'art. 275, comma 4 bis, c.p.p., si esige, da parte del giudice, una motivazione attenta e puntuale che deve verificare: 1) se, e in rapporto a quali reati, ci si trovi dinanzi ad ipotesi previste dall'art. 275, comma terzo, c.p.p. e, in caso affermativo, se, tenuto conto degli elementi acquisiti, risulti effettivamente provata la inesistenza delle esigenze cautelari; 2) se, in caso di non provata mancanza delle esigenze cautelari, le condizioni di salute del soggetto siano eventualmente incompatibili con la detenzione ai sensi del citato comma 4 bis e, in ipotesi di risposta affermativa, se le esigenze cautelari debbano essere valutate come «eccezionalmente rilevanti».

Cass. pen. n. 1441/2000

A seguito dell'entrata in vigore della L. 12 luglio 1999, n. 231, (che ha modificato l'art. 275 c.p.p., introducendo nella disposizione, fra gli altri, i commi 4 bis e 4 ter), se la persona sottoposta a custodia cautelare sia affetta da malattia particolarmente grave e sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma l'esecuzione della misura non sia possibile presso idonee strutture sanitarie penitenziarie, il giudice deve disporre la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza.

Cass. pen. n. 2711/2000

La presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti gravemente indiziati di taluno dei reati previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera in tutte le fasi del procedimento penale, e non solo in occasione dell'applicazione della misura cautelare.

Quando l'imputazione concerne il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. la permanenza delle esigenze cautelari, ancorché attenuata, comporta il mantenimento dell'originaria più grave misura coercitiva. Per potere fare cessare la custodia cautelare devono venire a mancare completamente le suddette esigenze, ma a tale ipotesi consegue la revoca della misura imposta, a norma del comma 1 dell'art. 299 c.p.p., non prevedendosi la riserva contenuta nel comma 2 in ordine ai reati contemplati nel comma 3 dell'art. 275.

Cass. pen. n. 296/2000

Le condizioni di salute particolarmente gravi, che — di norma — precludono la custodia in carcere, non devono identificarsi con quelle patologie che, ancorché marcate, sono, per così dire, connaturali alla privazione della libertà personale, quali la sindrome ansioso-depressiva, bensì con quelle patologie che, a prescindere dalla posizione in vinculis del paziente, si oggettivizzano da sole, assumono una propria autonomia e sono connotate, oltre che dalla gravità, dalla insuscettibilità di essere risolte o di essere curate in costanza di detenzione, per non essere praticabili i normali interventi diagnostici e terapeutici in ambiente carcerario, intendendosi per tale anche quello costituito dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria.

Presupposto dell'art. 275, terzo comma, c.p.p. è quello secondo cui chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a un reato di matrice mafiosa è, per definizione, pericoloso e quindi professionalmente proteso alla commissione di fatti criminosi, con l'effetto che l'unica misura adeguata a fronteggiare tali esigenze cautelari presunte è considerata la custodia in carcere. La presunzione può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non sussistono le dette esigenze. La permanenza di queste esigenze, ancorché attenuate, impone sempre l'adozione e il mantenimento della più grave delle misure coercitive.

Cass. pen. n. 238/2000

In tema di misure cautelari personali applicate nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. 1 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, fa venire meno, oltre che gli effetti penali sostanziali di cui al presente art. 7, anche gli effetti penali processuali, e, segnatamente, il particolare regime cautelare di cui all'articolo 275, terzo comma, c.p.p. È, infatti, lo stesso legislatore, con la posizione della norma, a prevedere il venir meno delle particolari esigenze cautelari sottese alle disposizioni eccezionali di cui all'art. 7 della stessa legge, tra le quali lo speciale regime cautelare ex art. 275, terzo comma, c.p.p. Ciò, peraltro, non comporta il venir meno della necessità di una valutazione della pericolosità del soggetto, ma implica soltanto che tale giudizio va espresso, a norma degli artt. 274 e 299 c.p.p., in coerenza con l'accertamento della dissociazione dell'imputato dell'organizzazione mafiosa.

Cass. pen. n. 6317/2000

La disposizione di cui all'art. 299, comma 4 ter, c.p.p., secondo la quale il giudice è tenuto a disporre perizia per accertare le condizioni di salute del soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere qualora, in relazione ad esse, sia stata avanzata richiesta di sostituzione o revoca della misura, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'istanza si fondi sulla circostanza — prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p. — che l'imputato sia genitore di figlio minore di tre anni la cui madre si trovi assolutamente impossibilitata a prestarvi assistenza, quando a giustificazione di tale impossibilità si adducano ragioni di salute. Il dovere di disporre perizia è infatti imposto dalla legge esclusivamente con riferimento alle modalità di accertamento delle condizioni dell'imputato ristretto, né alcuna analogia è possibile fra le due diverse situazioni; ne consegue che la prudente valutazione dell'assoluta impossibilità di accudire la prole da parte del genitore che trovasi in libertà può essere effettuata dal giudice anche sulla base di quanto documentato in atti, senza il previo necessario esperimento di un'indagine peritale.

Cass. pen. n. 5827/2000

In materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali, la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 275 c.p.p. relativa alla verifica dell'incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato o dell'indagato con lo stato di detenzione non è applicabile alla richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, ma soltanto alla misura della custodia in carcere.

Cass. pen. n. 5790/2000

In tema di misure restrittive della libertà, non incide sulla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, al momento della assunzione del provvedimento di custodia per reato associativo di stampo mafioso, la eventuale detenzione dell'indagato già, a diverso titolo, in atto, in quanto soggetta ad autonome vicende, cui non è connessa la ragione di cautela imposta dall'art. 275 comma 3 c.p.p. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in cui il ricorrente aveva dedotto la insussistenza di esigenze cautelari, in quanto egli era già detenuto per altra causa, nel momento in cui il nuovo provvedimento restrittivo gli era stato applicato).

Cass. pen. n. 3506/1999

La presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p., che impone l'applicazione della custodia in carcere quando sussistano gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultano acquisiti elementi di esclusione delle esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal quarto comma dell'articolo citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, in bonam partem, prevale sulla prima in malam partem. Da ciò deriva che per mantenere lo stato di custodia carceraria di un ultrasettantenne, il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui al terzo comma dell'articolo citato, dando specifica e adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere-dovere del giudice disporre misure coercitive meno afflittive della custodia in carcere.

Cass. pen. n. 5612/1999

Non è viziata da contraddittorietà l'ordinanza coercitiva che ritenga la gravità indiziaria degli elementi relativi alla partecipazione di taluno all'associazione dedita al narcotraffico, ma non di quelli concernenti il suo inserimento nel sodalizio mafioso, ben potendo l'associazione, purché dotata di una sua autonomia strutturale e organizzativa, costituire un'entità distinta, quantunque collegata al secondo.

Cass. pen. n. 1526/1999

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., rileva anche in sede di applicazione delle misure cautelari personali non detentive conseguenti alla scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare (art. 307, comma 1, c.p.p.). (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'infondatezza del ricorso con il quale si deduceva che la presunzione predetta, per il suo carattere eccezionale, può operare esclusivamente con riferimento alla fase genetica della misura cautelare).

Cass. pen. n. 5013/1999

La presunzione di pericolosità dell'imputato e di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., non può trovare applicazione, nella parte in cui si riferisce a delitti aggravati dalla finalità di agevolare l'attività di associazioni per delinquere di tipo mafioso, relativamente a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. con modif. in legge 12 luglio 1991 n. 203) il quale ha introdotto, con l'art. 7, la suddetta aggravante. L'inapplicabilità della presunzione, peraltro, non significa che la finalità agevolativa dell'associazione mafiosa sia priva di rilevanza, costituendo essa, al contrario, una circostanza sintomatica di elevata pericolosità sociale della quale il giudice deve necessariamente tener conto nell'accertamento del grado delle esigenze cautelari e, di riflesso, nella scelta delle misure da applicare.

Cass. pen. n. 3096/1999

Il divieto della custodia cautelare in carcere per gli ultrasettantenni rappresenta la regola, essendo ammessa solo in via di eccezione la detenzione carceraria, sicché il giudice può esercitare il potere coercitivo di assoggettamento dell'imputato al trattamento cautelare più afflittivo soltanto dando conto, con il rigore di una specifica motivazione, delle precise ragioni che legittimano una deroga al principio stabilito dal quarto comma dell'art. 275 c.p.p. e dimostrando l'esistenza, nel caso concreto, di un periculum in libertate di intensità così elevata e straordinaria da far venire meno il divieto di applicazione della misura custodiale in relazione alla comprovata inidoneità di ogni altra misura a fronteggiare esigenze cautelari di inusuale gravità. (Nella specie si è ritenuta carente di motivazione l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, non interdetti in relazione al reato contestato).

Cass. pen. n. 19/1999

In tema di misure cautelari, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 439 del 1995, non sussiste più incompatibilità presunta tra il regime detentivo e lo stato di salute particolarmente grave di un indagato; ciò di conseguenza non esclude la applicabilità degli arresti domiciliari, sia per la ipotesi di persone affette da infezione da HIV, sia, più in generale, per i detenuti che si trovino in condizioni di salute particolarmente gravi e che appaiono in concreto incompatibili con il regime detentivo. Invero, dopo il predetto intervento della Corte costituzionale, che ha introdotto il limite delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza anche nella ipotesi prevista dall'art. 286 bis c.p.p., detta fattispecie è divenuta equivalente a quella prevista dal quarto comma dell'art. 275 stesso codice, con la conseguenza che le due norme sono applicabili alternativamente, nella misura in cui l'uno o l'altra appaia più favorevole all'indagato.

Cass. pen. n. 3/1999

In tema di misure coercitive, poiché l'attivazione del procedimento di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere a causa di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, postula solo che «risultino» al giudice sulla base della richiesta, ovvero della segnalazione del servizio sanitario penitenziario, o «in altro modo», le condizioni predette, non può essere posto a carico dell'interessato un onere di allegazione sanitaria a pena di inammissibilità della richiesta.

Cass. pen. n. 175/1999

In tema di misure cautelari personali, la particolare gravità delle condizioni di salute richiesta per l'operatività del divieto di custodia in carcere, deve essere valutata, oltre che in sé stessa, anche in relazione alla praticabilità o meno dei necessari interventi diagnostici o terapeutici in ambiente carcerario, per tale intendendosi anche quello costituito dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria e tenendo conto, altresì, della possibilità, consentita dall'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, di disporre anche per gli imputati il ricovero in luogo esterno di cura, fermo restando lo stato di detenzione.

Cass. pen. n. 5679/1999

L'indagato ha interesse ad ottenere la scarcerazione, anche se solo parziale e puramente formale, per uno dei reati indicati nell'ordinanza cautelare, tutte le volte che, per effetto di tale provvedimento, pur non conseguendo la totale cessazione della custodia cautelare, che prosegue per gli altri reati, può derivare altro concreto e attuale beneficio. (Fattipecie relativa a scarcerazione per il solo reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale la S.C. ha ravvisato la sussistenza di un interesse dell'indagato nella possibilità di ottenere la concessione di misure alternative alla custodia in carcere, proseguendo la detenzione per reati non compresi tra quelli ostativi a tale concessione).

Cass. pen. n. 2170/1999

In tema di esigenze cautelari, l'adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la applicazione della custodia cautelare in carcere, in luogo della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, avendo il giudice di merito fatto riferimento a precedenti violazioni da parte del ricorrente degli obblighi della sorveglianza speciale).

Cass. pen. n. 5015/1998

In presenza della presunzione di pericolosità posta dall'art. 275, comma terzo, c.p.p. nei confronti di persona gravemente indiziata di appartenere a sodalizi di tipo mafioso, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo c.p.p. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo. (Fattispecie in cui si è escluso che la mancanza di esigenze cautelari potesse desumersi dai precedenti penali e giudiziari e dalla giovane età dell'imputato).

Cass. pen. n. 2955/1998

Una volta che il giudice, nel disporre il provvedimento di coercizione personale, abbia ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione del reato, non sussiste obbligo di motivazione sul divieto di disporre la custodia cautelare nel caso di prognosi favorevole alla futura concessione della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 275, comma 2 bis, c.p.p.

Cass. pen. n. 3119/1998

Il giudizio sulle gravi condizioni di salute deve essere rapportato alle esigenze cautelari e alla loro gravità, così che quando queste sono maggiori, tanto più gravi devono essere le condizioni di salute per giustificare l'esclusione della custodia cautelare in carcere e, quando sono minori, un quadro di particolare gravità clinica è sufficiente a supportare una misura cautelare meno afflittiva.

Cass. pen. n. 1330/1998

L'esposizione nell'ordinanza impositiva di una misura cautelare personale dei motivi per i quali gli elementi di fatto «assumono rilevanza» non può non tenere «conto anche del tempo intercorso dalla commissione del reato»; ciò in quanto il fattore tempo viene in considerazione non solo relativamente alle esigenze cautelari, ove il parametro temporale assume rilievo prognostico per saggiare il periculum libertatis, ma anche con riferimento al quadro indiziario, rispetto al quale il suddetto parametro costituisce criterio per apprezzare le relative fonti in termini di credibilità. Tuttavia per quanto concerne il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, l'elemento «decorso del tempo» può essere utilmente valutato ai fini di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solamente se e da quando risulti che l'indagato è receduto dall'associazione o che la stessa si è sciolta. Data la natura permanente del reato in questione, non è infatti determinante la circostanza che i gravi indizi risalgano nel tempo, perché la data di questi ultimi non equivale a quella della cessazione della consumazione del reato associativo.

Cass. pen. n. 6480/1998

In tema di misure cautelari, la valutazione prognostica che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, il cui esito positivo impedisce l'applicazione della «custodia cautelare», secondo la lettera dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., deve essere effettuata anche nell'ipotesi in cui vengano disposti gli arresti domiciliari, il cui rilevante e decisivo contenuto di limitazione della libertà personale è stato ben tenuto presente dal legislatore quando, al quinto comma dell'art. 284 c.p.p., ha stabilito che l'imputato agli arresti domiciliari «si considera in stato di custodia cautelare.

Cass. pen. n. 4542/1998

In tema di criteri di scelta delle misure cautelari personali, il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., di disporre la custodia cautelare quando sia ipotizzabile, con la sentenza, la concessione della sospensione condizionale della pena, si estende anche agli arresti domiciliari, stante la previsione dell'art. 284, comma quinto, c.p.p., secondo cui l'imputato agli arresti domiciliari «si considera in stato di custodia cautelare».

Cass. pen. n. 5699/1997

Con riguardo al disposto di cui all'art. 275, comma 3, prima parte, c.p.p., secondo cui «la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata», l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, da perseguire ad ogni costo, anche in violazione della cautela impostagli.

Cass. pen. n. 3154/1997

Qualora, procedutosi per taluno dei reati relativamente ai quali l'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, tale misura non sia stata, nondimeno, né richiesta né applicata, l'intervenuta pronuncia di condanna non può di per sè giustificarne l'applicazione sulla sola base di detta presunzione, dovendo al contrario il giudice motivare in concreto in ordine alle ragioni per le quali essa, precedentemente non ritenuta (di fatto) operante, debba ora riguardarsi come realizzata.

Cass. pen. n. 1952/1997

Il giudizio prognostico sulla probabile concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 275 comma 2 bis c.p.p., implica l'esclusione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale che aveva confermato il rifiuto del Gip di emissione di un'ordinanza cautelare conseguente alla convalida dell'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, rifiuto motivato con riferimento al probabile riconoscimento dell'ipotesi lieve prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e alla conseguente concessione della sospensione condizionale della pena, pur non avendo il giudice escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato).

Cass. pen. n. 58/1997

Il divieto dell'adozione di una misura cautelare quando sia ipotizzabile, con la sentenza, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve essere riferito esclusivamente alla detenzione in carcere e agli arresti domiciliari e non alle altre limitazioni della libertà personale (nel caso di specie la presentazione periodica alla caserma dei carabinieri).

Cass. pen. n. 5433/1996

Il fatto che taluno sia stato ammesso allo «speciale programma di protezione» previsto dagli artt. 9 ss. del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazione in legge 15 marzo 1991, n. 82, a favore di coloro che collaborino con la giustizia, non implica, di per sè, il venir meno, nei confronti del medesimo soggetto, qualora questo sia raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti compresi fra quelli indicati nell'art. 275, comma terzo, c.p.p., della presunzione di pericolosità e di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare stabilita da detta ultima disposizione di legge.

Cass. pen. n. 4639/1996

Il limite posto dall'art. 275, comma 2 bis c.p.p. all'adozione della custodia cautelare quando sia prevedibile, in caso di condanna, la concessione del beneficio della sospensione condizionale, vale esclusivamente per la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura e non per gli arresti domiciliari che costituiscono una misura coercitiva non qualificabile come custodia cautelare.

Cass. pen. n. 2925/1996

Ai fini della riconduzione della pena in limiti compatibili con la concedibilità della sospensione condizionale, in relazione alla scelta della misura cautelare da adottare, deve in ogni caso escludersi che il giudice possa tener conto della preannunciata possibilità di riti alternativi, in quanto legata ad evenienze processuali future ed incerte, dipendenti da presupposti obiettivi e da formali manifestazioni di volontà.

Cass. pen. n. 4297/1996

Ai fini della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma terzo, seconda parte, c.p.p., è irrilevante la circostanza che l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 non sia stata formalizzata attraverso la contestazione dell'aggravante speciale ivi prevista, in quanto, in sede cautelare, le modalità del fatto e la finalità della condotta vengono prese in considerazione al solo fine della valutazione della pericolosità del soggetto che il legislatore, salvo prova contraria, ritiene di particolare rilevanza nelle ipotesi tipiche indicate nel citato comma dell'art. 275, indipendentemente dalla considerazione che possano costituire anche circostanze aggravanti speciali nei delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo e che, quindi, siano state, o non, contestate.

Cass. pen. n. 2115/1996

La misura cautelare personale delle custodia in carcere può essere adottata nei confronti di una donna incinta o con un figlio minore di tre anni solo quando sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il giudice deve infatti bilanciare le esigenze di difesa processuale o sociale con la particolare situazione personale dell'indagata. Le esigenze cautelari devono far riferimento ad un pericolo non comune rilevabile da fatti concreti e non possono essere desunte semplicemente dalla gravità del titolo di reato né dall'appartenenza dell'indagata ad una comunità, quella nomade, le cui abitudini di vita sono ritenute incompatibili con l'effettiva efficacia di cautele gradate rispetto alla custodia cautelare in carcere.

Cass. pen. n. 4427/1996

Poiché la disposizione dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., secondo la quale non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non formula alcun parametro oggettivo cui debba ancorarsi l'apprezzamento giudiziale circa la prognosi di applicabilità del beneficio, ai fini dell'eventuale applicazione della misura coercitiva è obbligato il riferimento ai limiti fissati dagli artt. 163 e 164 c.p. e alla pericolosità dell'indagato, desumibile dagli indici previsti dall'art. 133 c.p., inerenti al delitto contestato, alle modalità di esecuzione e alla personalità dell'indagato medesimo, perché possa in definitiva argomentarsi che l'autore del fatto si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Cass. pen. n. 1697/1996

L'art. 275, comma quarto, c.p.p. non contiene una delimitazione di ordine temporale entro la quale si deve verificare l'assoluta impossibilità per la madre di dare assistenza alla prole. Tale impossibilità non può certo avere carattere assoluto se limitata a qualche giorno o a pochi giorni, essendo ipotizzabili soluzioni pratiche di immediata attrazione a tutela dei minori interessati. Quando, però, essa è destinata a protrarsi per un tempo apprezzabile, si realizza la condizione oggettiva per l'applicazione del citato comma quarto dell'art. 275 c.p.p. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale con cui non era stata accolta l'impugnazione avverso il rigetto della richiesta di concessione degli arresti domiciliari, fatta dall'indagato perché la moglie necessitava di intervento chirurgico. Il tribunale aveva ritenuto che, essendo lo stato di malattia della donna suscettibile di evoluzione favorevole nel tempo, si era di fronte ad una impossibilità temporanea che non poteva essere assoluta. Tale decisione è stata giudicata erronea perché veniva a subordinare il carattere assoluto dell'impossibilità al dato temporale piuttosto che agli aspetti sostanziali dello stato di malattia e dei suoi effetti).

Cass. pen. n. 1463/1996

Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento restrittivo della libertà personale che illustri i motivi per i quali si ritiene sussistente il pericolo concreto di reiterazione del reato e non faccia esplicito riferimento alla prevedibile esclusione della concessione della sospensione condizionale della pena poiché tale previsione può ritenersi implicitamente contenuta nel primo ordine di considerazioni.

Cass. pen. n. 1415/1996

Qualora il ruolo del singolo partecipante rivesta, in seno all'associazione di stampo mafioso, carattere di assoluta specificità e di esclusivo rilievo soggettivo e qualora solo in detto ruolo possa consistere il contributo partecipativo al sodalizio, l'accertata impossibilità di svolgere ancora, in concreto, un'attività conforme al predetto ruolo deve significare anche superamento della presunzione di pericolosità sociale che, a norma dell'art. 275 comma 3 c.p.p. impone la misura della custodia cautelare in carcere.

Cass. pen. n. 1062/1996

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 8 agosto 1995 n. 332 in materia di misure cautelari personali, nel provvedimento che dispone la misura è necessario indicare gli elementi di fatto dai quali le esigenze cautelari sono desunte, nonché le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esigenze non possono essere soddisfatte con diverse misure. Tale ultima prescrizione assume particolare rilevanza ove coordinata con il disposto dell'art. 275 comma 3, primo periodo, c.p.p. che sottolinea la funzione residuale e quasi eccezionale della misura cautelare della custodia in carcere.

Cass. pen. n. 985/1996

Qualora il delitto addebitato al ricorrente sia compreso fra quelli indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 5 della L. n. 332 del 1995, la motivazione in ordine al tempus commissi delicti non è richiesta, operando per tali reati la «presunzione di adeguatezza» di cui alla norma citata. Ed invero, l'art. 292, comma 2, lett. c), va considerata nel quadro del principio di adeguatezza della misura custodiale; un quadro diversamente delineato dal comma 3 dell'art. 275 che impone di ritenere presenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria.

Cass. pen. n. 795/1996

In tema di provvedimenti coercitivi, la ratio della limitazione al potere del giudice di scegliere la misura cautelare personale, introdotta dall'art. 5 L. 8 agosto 1995, n. 332, che ha modificato l'art. 275, comma 4, c.p.p., secondo cui non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo casi eccezionali, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, va individuata nell'avvertita esigenza di garantire ai figli l'assistenza familiare in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro formazione fisica e, soprattutto, psichica, qual è quello fino ai tre anni; con il superamento di tale limite di età può, infatti, considerarsi concluso il primo e più importante ciclo formativo ed aperto uno nuovo, nel quale le esigenze della prole possono essere soddisfatte da un qualsiasi altro congiunto ed, all'occorrenza, dai pubblici istituti a ciò deputati. Non è pertanto consentito interpretare estensivamente la norma fino a ricomprendere nel divieto ivi previsto ulteriori ipotesi, non espressamente contemplate, in cui si deduca la necessità, da parte dell'indagato, di prestare assistenza a familiari diversi da quelli indicati nella disposizione predetta. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata sul presupposto della necessità, da parte dell'indagato, di assistere un figlio portatore di handicap e perciò bisognevole di cure continue).

Cass. pen. n. 1241/1996

In tema di motivazione del provvedimento che dispone la custodia cautelare la precisazione introdotta nell'art. 292 n. 2 lett. c) dall'art. 9 comma 1 L. 8 agosto 1995 n. 332 nella parte in cui si dispone che debbano essere esposte «le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure» non ha sostanzialmente modificato la disciplina precedente, espressa dal principio fissato dall'art. 275 comma 3 c.p.p., che consente l'adozione della misura della custodia cautelare in carcere solo quando ogni altra misura risulti inadeguata. Nell'emettere la misura perciò non è indispensabile che il Gip si pronunci analiticamente esponendo le ragioni per le quali non viene adottata una misura meno afflittiva, essendo necessario e sufficiente che emerga dalla motivazione del provvedimento che la custodia cautelare in carcere è l'unica misura idonea a fronteggiare le esigenze processuali nel caso concreto.

Cass. pen. n. 4829/1996

La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 275 c.p.p. — laddove impone l'applicazione della custodia cautelare nel caso di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato previsto dall'art. 416 bis c.p. — è stata modificata dall'art. 5 L. 8 agosto 1995 n. 332 solo nel senso che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è divenuta — ammettendo prova contraria — iuris tantum da che era iuris et de iure. Ne consegue che l'obbligo di motivazione nel provvedimento relativo alla misura cautelare sussiste solo qualora debba negarsene la necessità, ovvero — in caso di deduzioni di parte che tale necessità contestino — qualora le deduzioni medesime indichino le singole, specifiche ragioni della contestazione, essendo sufficiente un mero asserto negativo della parte.

Cass. pen. n. 5633/1996

Le «condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere», cui fa riferimento l'art. 275, comma 4, c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 5, comma 2 della L. 8 agosto 1995 n. 332, si identificano in quelle condizioni di salute che, oltre alla loro obiettiva gravità, siano connotate dalla insuscettibilità di risoluzione o di dominio in costanza di detenzione in carcere, pur considerando la possibilità di eseguire, nel mantenimento del regime detentivo, accertamenti diagnostici e terapie in ambiente intra o anche extramurario, ai sensi dell'art. 11 della L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto Ordinamento penitenziario).

Cass. pen. n. 5569/1996

La valutazione del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma secondo bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 4 legge 8 agosto 1995, n. 332) in relazione alla scelta della misura da adottare, non può tenere alcun conto delle preannunciate opzioni dell'indagato per riti alternativi, trattandosi di evenienze processuali future ed incerte che dipendono, oltre che da determinati presupposti obiettivi, da un'espressa e formale manifestazione di volontà sia dell'interessato che del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 6304/1996

Per chi abbia superato l'età di settanta anni, l'incompatibilità con il regime carcerario è presunta dalla legge, senza che sia necessario accertare la sussistenza di infermità particolarmente gravi. Ne consegue che, in tal caso, ogni indagine circa la gravità e la compatibilità delle infermità, da cui il soggetto sia eventualmente affetto, con lo stato di detenzione, pur potendo essere utile, non ha valore decisivo. Quel che è decisivo, invece, è l'accertamento, imposto dalla legge, circa la sussistenza delle esigenze cautelari, esigenze che, per poter superare il divieto di applicazione della misura detentiva, devono essere riconosciute dal giudice come aventi rilevanza eccezionale. (Nella specie, è stato censurato il provvedimento di merito perché, invece di dar conto della concreta possibilità, in relazione a determinate circostanze — da indicare specificamente — di prevenire i pericoli indicati nell'art. 274 c.p.p., e cioè l'eventuale pericolo di fuga o quello inerente alla genuinità delle acquisizioni probatorie ovvero quello della reiterazione dell'attività criminosa, aveva fatto solo un generico e vago riferimento alla possibilità di «eludere le finalità processuali e di prevenzione specifica tutelate dalla legge, senza dare adeguata spiegazione dell'esistenza di tali possibilità»).

Cass. pen. n. 5577/1995

L'ordinanza che, prima della modifica dell'art. 275, comma 3, c.p.p. intervenuta con L. n. 352 del 1995, abbia ritenuto e motivato, al di là della presunzione legale di pericolosità allora vigente, la sussistenza delle esigenze cautelari, resiste alla modificazione legislativa che tale presunzione abbia abolito. (Fattispecie relativa a delitti in materia di armi).

Cass. pen. n. 3974/1995

La motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare in carcere non può accomunare in una valutazione cumulativa, con riguardo alla gravità della vicenda, la posizione di più indagati per il medesimo reato di associazione per delinquere, senza valutare separatamente le situazioni individuali; valutazione specifica non esclusa dalla natura associativa del contestato delitto in quanto nell'ambito di un unico sodalizio la pericolosità di ciascun associato può assumere una diversa graduazione.

Cass. pen. n. 3722/1995

Anche il concorso esterno in associazione di stampo mafioso rientra tra i reati per i quali, in ordine alle esigenze cautelari, l'art. 275 c.p.p. pone una presunzione di pericolosità: esso invero integra pur sempre una partecipazione nel reato associativo e comunque persegue - quanto meno - «il fine di agevolare l'attività» di tali sodalizi.

Cass. pen. n. 2442/1995

La modifica del comma 3 dell'art. 275 c.p.p., ad opera dell'art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 332, che ha eliminato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati, non comporta alcuna conseguenza in ordine alla decisione del ricorso, proposto avverso l'ordinanza di riesame della misura cautelare adottata prima dell'entrata in vigore della novella, sotto il profilo della completezza della motivazione. Ciò perché nessuna nullità può originarsi da una legge posteriore al provvedimento impugnato e perché, essendo la nuova disciplina di immediata applicazione, ogni rinnovata valutazione circa le esigenze cautelari è rimessa all'iniziativa della parte, che può avanzare richiesta di revoca della misura cautelare. (Fattispecie: tentato omicidio e violazione della legge sulle armi).

Cass. pen. n. 4551/1995

La disposizione contenuta nell'art. 5 della L. 8 agosto 1995, n. 332, che ha eliminato la presunzione di pericolosità in ordine a taluni dei reati per i quali essa era già prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., è applicabile ai procedimenti in corso, ancorché si tratti di misure cautelari adottate nel vigore della precedente disciplina, in quanto, nel sistema di successione di leggi nel tempo, le leggi processuali sono di immediata applicazione, con il solo limite del rispetto degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero di leggi anteriori. (Fattispecie relativa a misura cautelare disposta per il reato di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo).

Cass. pen. n. 4479/1995

Ai fini della decisione del ricorso per cassazione proposto nei confronti di un provvedimento emesso prima dell'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 332, occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell'adozione del provvedimento medesimo, in applicazione del principio tempus regit actum. (Nella specie la corte, in applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., nel testo in vigore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, ha ritenuto legittima l'ordinanza del tribunale della libertà che, decidendo in sede di appello, aveva ritenuto non superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che la disposizione predetta, nella precedente lettura, prevedeva anche in relazione al tentativo di estorsione).

Cass. pen. n. 4385/1995

Poiché il comma 2 bis dell'art. 275 c.p.p. nella sua nuova formulazione, a seguito della L. 8 agosto 1995, n. 332, sancisce che la misura della custodia cautelare non può essere disposta ove con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, il Gip, richiesto della misura restrittiva, deve compiere un giudizio prognostico valutando i fatti e la personalità dell'indagato secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Solo ove tale valutazione sia negativa - e di tutto ciò è necessario dare atto nella motivazione - sarà possibile emettere il provvedimento impositivo.

Cass. pen. n. 2874/1995

In tema di misure cautelari, il dettato dell'art. 275, comma 4 c.p.p., secondo il quale non può essere disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di persone che si trovino in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione, si applica anche quando lo stato detentivo sia fattore causale o concausale della patologia lamentata.

Cass. pen. n. 3348/1995

Divenuto definitivo, rebus sic stantibus, il provvedimento che ha rigettato l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare, motivata con ragioni di salute ex art. 275, comma 4, c.p.p., la preclusione di un nuovo esame viene comunque meno qualora, pur non essendo stati acquisiti nuovi elementi, il peggioramento delle condizioni di salute sia inevitabilmente collegato con il decorso del tempo, derivando da malattie suscettibili di aggravamento progressivo.

Cass. pen. n. 2025/1995

In tema di misure cautelari personali, nella persistente durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di un determinato soggetto, è illogica la motivazione del giudice che, nel diverso procedimento de libertate, esclude la pericolosità sociale del soggetto stesso - ritenendo perciò superata la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. - in virtù di fatti e circostanze, relativi al procedimento di prevenzione e in questo destinati eventualmente ad incidere come motivi di revoca, quando di detti fatti e circostanze il giudice della prevenzione non abbia positivamente valutato la rilevanza. (Nella specie è stata annullata con rinvio l'ordinanza del tribunale che, nella attualità degli effetti della misura di prevenzione a carico dell'indagato, aveva ritenuto che il parere espresso dai carabinieri, favorevole alla revoca della sorveglianza speciale, fosse idoneo a vincere la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p., senza previamente accertare se il suddetto parere avesse sortito esito positivo nel diverso provvedimento per il quale era stato predisposto).

Cass. pen. n. 2238/1995

In presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275, comma terzo, c.p.p., la misura cautelare più grave deve essere comunque applicata, senza alcuna necessità di dimostrare la sussistenza delle esigenze cautelari, le quali scaturiscono dalla presunzione di pericolosità sociale del soggetto accusato dei reati anzidetti, che il legislatore ha stabilito. Ne consegue che il giudice di merito deve limitarsi, di regola, a constatare l'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, salvo che l'interessato prospetti, in termini concreti, particolari situazioni, di valenza tale da consentire di ribaltare la prognosi originaria. In tal caso, l'obbligo di motivazione che il giudice deve adempiere diviene certamente più oneroso, perché comporta la rigorosa valutazione delle circostanze dedotte e l'esposizione delle ragioni della loro eventuale irrilevanza.

Cass. pen. n. 2860/1995

Per la scelta della misura cautelare, il legislatore, con il terzo comma dell'art. 275 c.p.p., presume l'esistenza delle esigenze cautelari di cui al precedente art. 274 in virtù del titolo di reato contestato. Tale presunzione è relativa e può essere superata soltanto dalla presenza in atti di specifici elementi dai quali emerga l'insussistenza delle suddette esigenze, elementi che non possono consistere nella generica incensuratezza dell'indagato o in generici riferimenti alla mancanza di pericolo di fuga ovvero di possibilità di commissione di reati della medesima specie, atteso che il legislatore — per il titolo di reato contestato — ne presume l'esistenza, ma devono risultare da concrete acquisizioni probatorie, non correlate alla semplice personalità dell'indagato ovvero alla natura del reato addebitato o alla generica esistenza di pericolo di fuga o inquinamento probatorio, bensì dettagliatamente circostanziate e sottoposte alla valutazione del giudice che procede successivamente all'emanazione della misura custodiale.

Cass. pen. n. 1250/1995

In materia di misure cautelari, non occorre una separata motivazione specifica sul diniego di sostituzione di una misura con altra minore, quando il giudice motivi in merito alla idoneità di quella più grave come l'unica adeguata al caso concreto.

Cass. pen. n. 1762/1995

In tema di misure cautelari personali, relativamente a persone indagate dei reati di cui all'art. 275, comma terzo, c.p.p., al fine di individuare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che non precludono la custodia in carcere, è legittimo distinguere fra persona che abbia commesso il reato prima dell'insorgere o dell'aggravarsi della malattia, e persona che crea pericolo di commissione di reati della stessa specie.

Cass. pen. n. 1235/1995

Qualora alle condizioni di salute pur eccezionalmente gravi si possa far fronte con le necessarie terapie senza dimettere il detenuto dalla casa di custodia viene automaticamente a ripristinarsi l'obbligo del giudice di applicare la custodia cautelare in carcere al soggetto indagato per uno dei reati in relazione ai quali l'art. 275 comma terzo impone siffatta misura.

Cass. pen. n. 1057/1995

La particolare gravità delle condizioni di salute, richiesta dal quarto comma dell'art. 275 c.p.p. come presupposto per l'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere, va inteso non come assoluta incompatibilità con la detenzione carceraria, ma come condizione di rilevante pregiudizio in relazione alla praticabilità dei necessari interventi terapeutici, sicché il giudice deve adeguatamente motivare circa la possibilità che l'indagato riceva durante la detenzione le appropriate cure in relazione alla natura della patologia ed alla presumibile interferenza che sulla sua evoluzione e sulle risposte alla terapia può esercitare l'ambiente carcerario.

Cass. pen. n. 1227/1995

In tema di misure cautelari, gli artt. 275 comma secondo e 299 comma secondo c.p.p. — in attuazione della direttiva impartita dall'art. 2 n. 59 della legge delega n. 81/1987 — stabiliscono che il giudice valuti la ragionevolezza del permanere della limitazione della libertà, in relazione al prevedibile risultato finale del processo. Il giudice, cioè, è richiesto di fare innanzitutto una previsione, provvisoria e circoscritta negli effetti, in ordine alla sanzione che potrà essere inflitta in caso di condanna. In secondo luogo, egli deve valutare se, tenuto conto della presumibile decisione finale e della durata che la misura cautelare ha già avuto, sia proporzionato (quindi ragionevole) il protrarsi della stessa. Naturalmente, il difetto di proporzione sarà tanto più certo, quanto più la specifica situazione risulterà prossima ai parametri indicati nell'art. 304 comma quarto c.p.p. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio ordinanza di rigetto, ex art. 310 c.p.p., secondo cui in sede di appello non si può emettere alcuna valutazione in merito all'ipotizzata entità della irroganda pena in continuazione tra i reati contestati nel procedimento in corso e in quelli per i quali era già intervenuto giudicato, essendo tale valutazione demandata al giudice del dibattimento ovvero al giudice dell'esecuzione).

Cass. pen. n. 760/1995

Nell'ipotesi in cui gli effetti di un provvedimento, emesso in vigenza di diversa regolamentazione, siano tutt'ora pendenti al sopravvenire di una diversa normativa processuale, la situazione deve trovare regolamentazione nella nuova normativa operando in materia processuale il principio del tempus regit actum, al quale può derogarsi soltanto allorché gli atti processuali, compiuti sotto l'abrogata normativa, abbiano esaurito ogni effetto derivante dalla loro applicazione. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente fosse stata, nei confronti di indagato per omicidio tentato, ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere, quale unica consentita per tale reato, a seguito della mancata conversione in legge del D.L. 14 luglio 1994 n. 440 in base al quale l'originaria analoga misura già disposta era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari).

Cass. pen. n. 226/1995

Le «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» richieste dall'art. 275, comma 4, c.p.p., perché possa essere superato il divieto, ivi stabilito, di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dei soggetti che si trovano nelle condizioni indicate nella norma predetta (donne incinte o che allattano la propria prole, persone di età superiore ai settanta anni e persone in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione), non possono identificarsi con quelle presunte per legge derivanti dal titolo del reato, ai sensi del precedente comma 3 del medesimo art. 275 c.p.p., né farsi derivare dalla semplice constatazione che l'imputato ha subito precedenti condanne, ma postulano l'esistenza di puntuali e specifici elementi dai quali emerga un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo dei pericoli ai quali fa riferimento l'art. 274 c.p.p.; il che implica l'obbligo, per il giudice, di una congrua e puntuale motivazione.

Cass. pen. n. 4067/1995

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., non sia applicabile la custodia cautelare in carcere, non può essere disposta, ex art. 274, lett. b), c.p.p., nessun'altra misura coercitiva. Ed infatti, il divieto di ordinare la custodia in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, e perciò possa essere irrogata una pena non superiore ai due anni di reclusione, stabilito dall'art. 275, comma 2 bis, c.p.p. va coordinato con l'art. 274, lett. b), c.p.p. che, nell'ipotesi di fuga o di pericolo di fuga, espressamente vieta tutte le misure cautelari, se il giudice reputi che possa essere inflitta una pena non superiore ai due anni di reclusione. Pertanto, nessuna misura coercitiva può essere applicata per le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b), c.p.p. se il giudice del riesame, ritenendo il fatto di modesta entità, revochi, ai sensi dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., la custodia in carcere.

Cass. pen. n. 5054/1995

Il fatto che l'imputato si trovi in stato di detenzione per espiazione di pena relativa ad altro fatto non vale, di per sè, a escludere la sussistenza di qualsivoglia esigenza cautelare ed a vincere, quindi, quando si tratti di soggetto nei cui confronti si procede per taluno dei reati previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione, ivi contenuta, di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere.

Cass. pen. n. 5167/1995

Nell'adozione della custodia cautelare in carcere, per stabilire se le condizioni di salute della persona consentano le cure necessarie in stato di detenzione, occorre fare riferimento al suo stato clinico attuale, in rapporto alla terapia che può e dev'essere praticata anche in funzione preventiva di eventuali aggravamenti improvvisi, nei centri clinici carcerari e non a quella praticabile all'occorrenza tempestivamente in altra sede.

Cass. pen. n. 4955/1994

La presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 c.p.p., che impone l'applicazione della custodia in carcere, quando sussistono gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultino acquisiti elementi che escludano l'esistenza di esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal comma 4 dell'articolo citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, in bonam partem, essendo dotata di maggiore specificità, prevale sull'altra, in malam partem. Da ciò deriva: a) che, per applicare la custodia in carcere a chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p., il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando sussistono gravi indizi in ordine ai reati di cui al comma 3 dell'articolo citato; b) che, anche per quelle imputazioni, ove le esigenze cautelari non siano tali da giustificare la custodia in carcere, vanno applicate le altre misure cautelari, meno gravose.

Cass. pen. n. 5365/1994

Ai fini della legittimità della misura cautelare della custodia in carcere, non si può considerare in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione l'indagato affetto da neoplasia in stato di quiescenza.

Cass. pen. n. 954/1994

La materia delle misure cautelari pesonali è regolata, anche nei procedimenti penali che proseguono con l'osservanza delle norme del codice di rito abrogato, dalle disposizioni del codice vigente. (Fattispecie in tema di esigenze cautelari, giustificanti ex art. 275, terzo comma, c.p.p., la custodia in carcere, salva la prova della loro insussistenza o della possibilità di soddisfarle con altre misure).

Cass. pen. n. 568/1994

La legge con la quale è stato modificato il disposto dell'art. 275, terzo comma, c.p.p. è legge processuale e non di carattere sostanziale e, quindi, in relazione alla stessa, trova applicazione il principio tempus regit actum, che ne rende possibile l'applicazione anche a fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore, purché sia attuale la situazione processuale che ne consente l'applicazione.

Cass. pen. n. 572/1994

L'art. 275, terzo comma c.p.p. stabilisce una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati ivi previsti, che è iuris tantum e non de iure. Pertanto, il giudice che dispone la misura cautelare e quello del riesame sono tenuti a vagliare gli elementi risultanti dagli atti al fine di stabilire la loro idoneità a vincere tale presunzione e a dare, quindi, motivazione al riguardo.

Cass. pen. n. 127/1994

Le misure cautelari sono disciplinate dalle norme vigenti al momento della loro attuazione e non da quelle vigenti al momento in cui il reato è stato commesso.

Le norme che disciplinano le misure cautelari, essendo (come tutte le norme processuali) strumentali rispetto alle norme penali, poiché dirette ad assicurare l'applicazione della sanzione comminata da queste ultime, hanno natura processuale e non sono soggette al principio dell'irretroattività previsto dagli artt. 2 c.p. e 25 della Costituzione. Ne consegue che le misure cautelari sono disciplinate dalle norme vigenti al momento della loro attuazione e non da quelle vigenti al momento in cui il reato è stato commesso.

Cass. pen. n. 4457/1993

L'art. 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari personali — pur dopo le modifiche apportate dal legislatore successivamente alla sua entrata in vigore — costituisce norma «complementare» all'art. 274 stesso codice, che indica le esigenze cautelari, perché, nonostante non sia espressamente richiamato dall'art. 250 att. c.p.p. (essendo il richiamo limitato al citato art. 274, oltre che agli artt. 273 e 280), deve trovare applicazione anche nell'ambito dei procedimenti che proseguono nell'osservanza del codice di rito previgente; trattasi infatti di disposizione da considerare come sostanziale «prosecuzione» e corollario dell'art. 274, per cui la espressa menzione dell'art. 275 nella norma transitoria sarebbe stata superflua.

Cass. pen. n. 4209/1993

Attesa la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti gravemente indiziati di taluno dei delitti previsti dall'art. 275, terzo comma, c.p.p., ed avuto riguardo alla operatività di detta presunzione in tutte le fasi del procedimento penale (conformemente ai principi generali della disciplina delle misure cautelari nel nuovo codice di procedura penale), deve ritenersi corretta l'applicazione della custodia in carcere da parte del giudice d'appello, ai sensi del citato art. 275, terzo comma, c.p.p., quando, in riforma della sentenza di primo grado, sia stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per un titolo di reato rientrante fra quelli indicati in detta disposizione.

Cass. pen. n. 2097/1993

La revoca della misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle norme in materia di stupefacenti), quale novellato, ultimamente, dall'art. 5, D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 1993, n. 222 (il quale ha anche abrogato il quarto comma dell'art. 275 c.p.p.), non può essere negata solo in considerazione del fatto che il programma di recupero cui l'interessato intende sottoporsi sia destinato ad essere attuato non presso una struttura residenziale «chiusa», ma presso un servizio pubblico per l'assistenza ai tossicodipendenti, funzionante come struttura «aperta», essendo rimessa allo stesso interessato, in base al dettato normativo, la scelta fra l'una e l'altra forma di trattamento; scelta che però deve essere accompagnata dalla dettagliata predisposizione di un programma terapeutico, sì da mettere il giudice in condizione di valutare la congruità e la sufficienza del medesimo rispetto allo scopo recuperatorio perseguito, come pure di esercitare i dovuti controlli sulla sua puntuale esecuzione e sul comportamento dell'interessato, in funzione dell'eventuale esercizio del potere di ripristino della custodia cautelare

Cass. pen. n. 1782/1993

A norma dell'art. 275 c.p.p. così come risulta dalle modifiche e integrazioni apportatevi dal D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 e dal D.L. 9 settembre 1991 n. 292 convertito in L. 8 novembre 1991 n. 356, l'esistenza di esigenze cautelari tali da disporre l'applicazione e il mantenimento della custodia cautelare in carcere dell'indagato, quando si sia in presenza di gravi indizi di colpevolezza dello stesso in ordine a taluno dei delitti indicati in detta norma, è da considerare presunta, sicché non spetta al giudice dimostrare, con adeguata motivazione che le esigenze in questione siano effettivamente sussistenti, ma è onere dell'indagato allegare gli elementi specifici e peculiari in virtù dei quali la presunzione della loro esistenza deve ritenersi superata.

Cass. pen. n. 862/1993

Ai fini dell'adozione di una misura cautelare il giudice è tenuto a valutare il fatto reato in concreto addebitato e non la fattispecie astratta perché il giudizio sulla gravità di questa è già stato formulato dal legislatore nello stabilire — in punto di diritto sostanziale — l'entità della pena e — in punto di diritto processuale — i minimi di pena che rendono applicabili le misure cautelari.

Cass. pen. n. 1519/1993

L'art. 275, quarto comma, c.p.p., fa derivare, dal superamento del settantesimo anno di età una presunzione di ridotta pericolosità sociale connessa all'inevitabile scadimento delle facoltà fisiche e psichiche dell'uomo, affidando al giudice il compito di stabilire, caso per caso, se la situazione di fatto, valutata complessivamente, sia di tale gravità da giustificare, anche in tale ipotesi, l'applicazione di una misura cautelare. Conseguentemente, ai fini della verifica di legittimità del provvedimento restrittivo adottato in tal caso, è necessario accertare se il giudice che lo ha emesso o confermato si sia dato carico di motivare congruamente, anche in relazione all'età, il suo convincimento dell'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Cass. pen. n. 848/1993

In materia di misure cautelari personali, il «principio di proporzionalità», attenendo soltanto ai criteri di scelta delle misure, come emerge dalla stessa rubrica dell'art. 275 c.p.p., non interferisce affatto sulla disciplina delle condizioni generali di applicabilità di dette misure, contenuta nell'art. 273 dello stesso codice, poiché in tanto può farsi questione in ordine alla scelta della misura più appropriata in quanto sussistano comunque le dette condizioni generali di applicabilità. Queste ultime, poi, non vengono meno sol perché possa prevedersi che, in caso di condanna, la pena inflitta sia condizionalmente sospesa, giacché, pur essendo compresa la sospensione condizionale fra le cause di estinzione del reato, alla cui categoria fa riferimento il comma 2 del citato art. 273 c.p.p., essa, dipendendo da valutazioni discrezionali da effettuare solo in sede di giudizio e, soprattutto, essendo sottoposta a condizione risolutiva, non si concilia con l'esigenza, chiaramente espressa dalla disposizione anzidetta, che la causa estintiva sia già maturata e definitivamente operante.

Cass. pen. n. 3964/1993

Integra le condizioni di salute particolarmente gravi ostative alla persistenza della custodia cautelare in carcere una sindrome neuro-psichica che abbia condotto il detenuto in breve arco di tempo a tre successivi tentativi di suicidio, l'ultimo dei quali compiuto con modalità tali da rendere molto probabile il realizzarsi dell'evento letale. (In motivazione la Suprema Corte ha ribadito il principio generale in virtù del quale nel nostro ordinamento la tutela delle ragioni di giustizia e di ordine pubblico è subordinata a quella del diritto alla vita, alla salute e all'allevamento della prole).

Cass. pen. n. 5220/1993

In tema di misure cautelari, se è vero che, in base al disposto di cui all'art. 275 comma terzo c.p.p., la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti ivi indicati dà luogo alla presunzione che siano anche sussistenti esigenze cautelari tali da imporre in ogni caso la custodia in carcere, è altrettanto vero che detta presunzione può essere superata, come chiaramente si evince dall'ultima parte della disposizione anzidetta, quando siano stati acquisiti elementi atti a dimostrare in positivo l'assenza, nella singola fattispecie, di tutte le esigenze in questione, nessuna esclusa. Ne consegue che quando venga rappresentata al giudice una situazione caratterizzata dall'asserita presenza di elementi del genere anzidetto, il giudice deve prendere questi ultimi in esame e dimostrare, con idonea motivazione, la loro attitudine o meno a determinare il superamento della presunzione. (Nella specie la Corte, alla stregua di tali principi, ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame il quale, in un caso di omicidio volontario, a fronte della rappresentazione di elementi quali la sostanziale ammissione del fatto da parte dell'indagato, la peculiarità degli antecedenti e delle circostanze del fatto stesso, posto in essere per reazione a comportamenti altrui suscettibili di inquadramento, quanto meno, nell'ambito della provocazione, l'età avanzata e l'incensuratezza dell'agente, il risarcimento del danno, si era limitato, nel respingere la richiesta di revoca della custodia in carcere, a richiamare genericamente l'esigenza di salvaguardare i mezzi di prova nella futura fase dibattimentale e ad invocare altri elementi, ritenuti dalla Corte inconferenti ai fini della dimostrazione della esistenza, in concreto, di esigenze cautelari, trascurando, per converso, di prendere in esame gli elementi sopramenzionati, addotti dalla difesa a sostegno del proprio contrario assunto).

Cass. pen. n. 2074/1992

In tema di misure cautelari, il giudice ha la facoltà, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 275, terzo comma, c.p.p., di acquisire elementi che consentano o meno di escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Tale indagine non è subordinata alla richiesta del P.M., essendo il giudice, in sede di provvedimenti in materia di libertà, non vincolato da una specifica procedura, ma legittimato ad accedere alle ordinarie fonti di informazione

Cass. pen. n. 577/1992

Il D.L. 9 settembre 1991, n. 292, conv. con modif. in L. 8 novembre 1991, n. 356, nella parte in cui, modificando l'art. 275, comma terzo, c.p.p., quale risultava dalla precedente modifica introdotta dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. in L. 12 luglio 1991, n. 203, ha imposto l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, senza alternative con altre misure, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti ivi indicati, ha natura di norma processuale, per cui deve trovare immediata applicazione in tutti i rapporti processuali in corso, indipendentemente dalla data del commesso reato. Il giudice è pertanto tenuto a sostituire, a richiesta del pubblico ministero, la diversa misura cautelare eventualmente adottata in precedenza con quella voluta dal legislatore ed a mantenere ferma quest'ultima, se già operante.

Cass. pen. n. 296/1992

In tema di criteri di scelta delle misure cautelari l'art. 275, terzo comma, c.p.p., quale modificato, dapprima, dall'art. 5, primo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente dall'art. 1, primo comma, del D.L. 9 settembre 1991, n. 282, convertito dalla L. 8 novembre 1991, n. 356, è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Cosicché, pure con riguardo a tali procedimenti, una volta ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati indicati in detto articolo, è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari.

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