(massima n. 1)
Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nel caso di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis L. n. 354 del 1975 (nella specie: associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga) deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., e non limitarsi a considerare come ostative soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.