(massima n. 1)
In tema di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con la detenzione in carcere, l'art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen. pone una presunzione "in bonam partem" che, ai sensi del successivo comma 4-ter, può essere superata soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un'eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non altrimenti fronteggiabili, il riferimento alle gravità delle condotte per le quali era intervenuta condanna, omettendo di considerare il notevole lasso di tempo trascorso in carcere e le condizioni di salute dell'imputato).