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Articolo 275 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Particolari modalità di controllo

Dispositivo dell'art. 275 bis Codice di procedura penale

1. (1)Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti(2)(3).

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

Note

(1) Il presente articolo è stato introdotto dall’art. 16, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 convertito nella l. 19 gennaio 2001, n. 4.
(2) Tale comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.
(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Ratio Legis

La disposizione in esame prevede precise procedure di controllo nel caso di arresti domiciliari la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice, fatte salve le garanzie di legalità.

Spiegazione dell'art. 275 bis Codice di procedura penale

La norma in oggetto disciplina nei suoi elementi essenziali l'utilizzo del braccialetto elettronico, ovvero la misura accessoria ad latra tradizionale misura cautelare, tramite cui si possono tracciare gli spostamenti del soggetto imputato.

Essa può essere disposta solamente quando il giudice applichi la misura degli arresti domiciliari (anche in sostituzione alla custodia cautelare in carcere), e solamente con il consenso dell'imputato.

L'applicazione è inoltre subordinata alla effettiva disponibilità dei dispositivi, motivo per il quale il giudice può anche disporre gli arresti domiciliari senza misure tecnologiche di controllo. Inoltre, come espressamente stabilito dalla norma, egli può comunque non ritenerne necessario l'utilizzo. Va precisato e sottolineato che il braccialetto elettronico presenta un certo costo per le casse dello Stato, e quindi il giudice non deve prendere alla leggera l'applicazione del braccialetto elettronico.

Per contro, qualora l'imputato si rifiuti, il giudice dispone la custodia cautelare in carcere e non la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, sempre qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 275.

Massime relative all'art. 275 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 20769/2016

Il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che, all'accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione nè della custodia cautelare in carcere, nè degli arresti domiciliari tradizionali).

In materia di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall'art. 275 bis cod.proc.pen., un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti.

Cass. pen. n. 555/2016

La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha introdotto una nuova misura coercitiva ma solo una mera modalità di esecuzione della misura cautelare personale e non attiene all'adeguatezza della stessa, cioè al divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma al giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta della misura, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale. (In motivazione la Corte ha altresì chiarito che l'art. 275, comma terzo bis, cod. proc. pen. contiene non un vincolo al prudente apprezzamento del giudice, ma soltanto un richiamo affinché questi verifichi in concreto l'impraticabilità della misura di cui agli artt. 284 e 275 bis cod. proc. pen., sulla scorta delle esigenze cautelari effettivamente esistenti nella specie, desumibili dalle connotazioni oggettive del fatto e della personalità dell'indagato).

Cass. pen. n. 39529/2015

In tema di arresti domiciliari, poiché la prescrizione relativa all'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non attiene al giudizio di adeguatezza della misura ma alla verifica della capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà di movimento, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico, dovendo, invece, il detenuto, in caso di indisponibilità del "braccialetto", essere controllato con i mezzi tradizionali.

Cass. pen. n. 27973/2004

Non è deducibile in sede di appello avverso ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca della custodia cautelare la questione circa l'operatività del disposto di cui all'art. 275, comma secondo bis. c.p.p., secondo cui la custodia cautelare non può essere disposta quando si ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, trattandosi di questione la cui proposizione trova la sua sede naturale solo nella richiesta di riesame.

Cass. pen. n. 47413/2003

In tema di misure cautelari personali, la previsione di cui all'art. 275 bis c.p.p., introdotta dall'art. 16 D.L. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 — stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo — non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate negli articoli 281 ss. c.p.p., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura piú lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni.

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