(massima n. 1)
È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale della libertà confermi - nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, già sottoposto a custodia cautelare in carcere successivamente sostituita con gli arresti domiciliari - il ripristino della più grave misura carceraria in virtù della sopravvenienza della modifica normativa dell'art. 275, comma terzo, c.p.p. - introdotta con l'art. 2, comma primo, lett. a-bis D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 38 del 2009 - la quale estende la presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere per i reati ivi indicati, tra i quali è compreso quello di cui al predetto art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990. Peraltro, detta modifica normativa, trattandosi di materia processuale e in assenza di diversa disposizione transitoria, è applicabile, anche con riguardo ai procedimenti in corso, sulla base del principio "tempus regit actum".