(massima n. 1)
L'articolo 275, comma 3, c.p.p. come risultante dalla novella apportata dal D.L. n. 11 del 2009, conv. in legge n. 38 del 2009 nel prevedere l'obbligatorietą per i reati in esso indicati, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, della detenzione carceraria a meno che non risultino acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, determina una sorta di presunzione legale di inadeguatezza di ogni altra misura e di inversione della prova in ordine alle esigenze cautelari. Tale norma, in ragione del principio tempus regit actum, si applica anche alle misure custodiali ancora in atto, pur se precedentemente disposte.