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Articolo 576 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Circostanze aggravanti. Ergastolo

Dispositivo dell'art. 576 Codice Penale

Si applica la pena dell'ergastolo(1) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

  1. 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;
  2. 2) contro l'ascendente o il discendente(2) [540; 75], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  3. 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza(3);
  4. 4) dall'associato per delinquere [416], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
  5. 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies(4);
  6. 5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa(5);
  7. 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio(6).

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.

Note

(1) La pena di morte è stata abolita dall'art. 1, del d.lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224 (v. 17).
(2) Tale circostanza viene definita del parricidio aggravato, in quanto è necessario il ricorrere di una complessità di elementi quali ad esempio l'uso di mezzo venefico e la premeditazione.
(3) La dottrina non pare concorde nel ritenere applicabile tale aggravante anche al soggetto evaso (v. 385 1).
(4) Tale comma è stato così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. b) del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella l. 23 aprile 2009, n. 38 e di nuovo dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(5) Il numero 5 è stato inserito dall'art. 1, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, come modificato dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.
(6) Tale numero è stato aggiunto dall'art. 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 125.

Ratio Legis

Il legislatore italiano ha preferito indicare differenti circostanze aggravanti, piuttosto che predisporre diverse fattispecie di omicidio.

Spiegazione dell'art. 576 Codice Penale

La norma in commento prevede l'applicazione della circostanza aggravante speciale dell'ergastolo qualora l'omicidio doloso di cui all'articolo 575 sia commesso unitamente alle circostanze previste.

Pe l'applicazione della pena dell'ergastolo è sufficiente che anche una sola delle circostanze elencate venga riconosciuta.

Pare utile ricordare che, ai sensi delle norme sull'applicazione delle circostanze, e soprattutto ai sensi dell'articolo 69, la pena dell'ergastolo può comunque essere evitata qualora concorrano una o più circostanze attenuanti, ivi comprese le attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame individua una serie di circostanze aggravanti speciali in presenza delle quali, il delitto di omicidio doloso ex art. 575 c.p. viene punito con l'ergastolo.

La prima di tali circostanze, prevista al n. 1, è quella relativa al nesso teleologico, che si verifica nel caso in cui il soggetto agente abbia commesso l'omicidio per eseguire od occultare un altro reato, cosiddetto omicidio-mezzo, oppure per conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto, il prezzo o l'impunità da altro reato, parlandosi, in tal caso, di omicidio conseguente. In entrambe le ipotesi si ha un concorso materiale tra i vari delitti commessi e l'omicidio aggravato. Ciò significa che, ad esempio, il soggetto che commette un omicidio a scopo di rapina, risponde sia di omicidio che di rapina, in concorso tra loro, oltre che dell'aggravamento dell'omicidio doloso ai sensi del n. 1 dell'art. 576 c.p.

Al n. 2 è, invece, disciplinato il caso di chi commetta un omicidio ai danni di un ascendente o di un discendente, essendo mosso da motivi abbietti o futili, oppure usando sevizie o crudeltà, nonché quello di chi commetta il delitto ex art. 575 c.p. con un mezzo venefico o con un altro mezzo insidioso, oppure quando vi sia premeditazione.
Per "mezzo venefico" si intende ogni sostanza che sia, di per sé, tossica, mentre per "mezzo insidioso" si intende il mezzo che venga usato con l'inganno o del quale venga occultato l'uso o il potere mortifero. Affinché si possa parlare, invece, di premeditazione, è necessario che sussistano due presupposti: uno psicologico e uno cronologico. Quello psicologico consiste nel perdurare, nell'agente, di una determinazione criminosa priva di soluzioni di continuità e senza ripensamenti, dal momento del concepimento dell'azione criminosa e fino alla sua realizzazione. Il presupposto cronologico è, invece, rappresentato da un apprezzabile, seppur non giuridicamente stabilito, lasso di tempo, tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua concreta attuazione, il quale sia, comunque, tale da essere sufficiente, in concreto, a far riflettere l'agente sulla decisione presa e sulla possibilità di recedere dal proprio intento illecito.
Occorre evidenziare come, peraltro, possano ricorrere anche più d'una di tali circostanze.

La circostanza di cui al n. 3, riguarda il caso in cui l'omicidio sia commesso da un latitante, al fine di sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione, oppure per procurarsi mezzi di sussistenza durante la latitanza. È latitante, ai sensi dell'art. 61, n. 6, c.p., il soggetto che si sia sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto, di cattura o di carcerazione per un reato commesso in precedenza. Ai sensi dell'art. 268, comma 2, c.p.p., al latitante è equiparato, a tutti gli effetti, l'evaso.
È, comunque, necessario evidenziare che, nel caso in cui sia applicata tale circostanza aggravante, non può trovare applicazione quella comune prevista dall'art. 61, n. 6, c.p.

Parimenti a quanto previsto per il latitante, è aggravato, ai sensi del n. 4, l'omicidio che sia commesso dall'associato per delinquere, al fine di sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione. Associato per delinquere è il soggetto che si unisca, con almeno altre due persone, con lo scopo di commettere dei delitti. Tuttavia, affinché possa trovare applicazione l'aggravante in esame, è necessario che la qualità di associato per delinquere sia accertata con sentenza.
Qualora il soggetto, oltre che associato per delinquere, sia anche latitante, le circostanze aggravanti di cui ai numeri 3 e 4 concorrono.

L'omicidio è, altresì, aggravato, sulla base dei numeri 5 della norma in esame, qualora lo stesso abbia avuto luogo contestualmente alla commissione dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, oppure di deformazione dell'aspetto della persona attraverso lesioni permanenti del viso, nonché di uno dei delitti contro la personalità individuale indicati dalla norma stessa.

Il n. 5.1 prevede, poi, l'applicazione della pena dell'ergastolo qualora l'omicidio doloso sia commesso dall'autore del delitto di atti persecutori, cosiddetto stalking, di cui all'art. 612 bis c.p., contro lo stesso soggetto che abbia rivestito il ruolo di parte offesa in relazione a tale fattispecie. Tale circostanza aggravante si considera, peraltro, configurabile anche in caso di improcedibilità del reato di stalking, nonché qualora non sussista una precedente condanna dell'agente per tale delitto, oppure sia stata rimessa la relativa querela da parte della persona offesa.

Comporta, infine, l'applicazione della pena dell'ergastolo, ai sensi del n. 5 bis, il fatto che, vittima dell'omicidio, sia un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, il quale stesse adempiendo alle proprie funzioni o al proprio servizio, oppure a causa di essi.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 576 Codice Penale

Cass. pen. n. 17872/2022

E' configurabile il concorso formale - e non l'assorbimento - tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 cod. pen. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell'aggravante dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen.: in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro.

Cass. pen. n. 19262/2022

L'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo.

Cass. pen. n. 2608/2021

L'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen.).

Cass. pen. n. 30931/2020

Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato ex art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., assorbendo integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa.

Cass. pen. n. 34504/2020

La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della aggravante prevista dall'art. 567, comma primo, n. 5, cod. pen, per il reato di lesioni strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia).

Cass. pen. n. 31231/2020

La circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma quinto-bis, cod. pen. non risulta sempre configurabile nel caso di reato commesso ai danni di appartenenti alla polizia municipale, in quanto questi ultimi rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria solo se risulti in concreto lo svolgimento delle attività previste dall'art. 57 cod. proc. pen., ovvero quella di agente di pubblica sicurezza a condizione che vi sia un formale provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante non fosse implicitamente contenuta in quella del reato di cui all'art. 337 cod. pen., in quanto l'art. 576, comma quinto-bis cod. pen. ritaglia, nella più generica categoria dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, una più ristretta categoria di soggetti che svolgono specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 01/04/2019)

Cass. pen. n. 22081/2020

Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.

Cass. pen. n. 33523/2019

Non può ritenersi validamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 5-bis, cod. pen. in un capo di imputazione per lesioni che menzioni la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza della vittima (nella specie, indicata come carabiniere scelto), senza contenere riferimenti chiari e precisi alla commissione del fatto "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio", che è parte integrante della previsione circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per difetto di querela).

Cass. pen. n. 9108/2019

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del fatto commesso nei confronti di pubblico ufficiale o di agente di polizia giudiziaria ovvero di pubblica sicurezza "nell'atto dell'adempimento delle funzioni o del servizio", di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen. occorre un collegamento logico tra il fatto delittuoso e l'adempimento delle funzioni o del servizio, con conseguente esclusione di tale circostanza in caso di mera connessione temporale tra di essi. (Fattispecie relativa all'omicidio commesso da un carabiniere ai danni di altro carabiniere all'interno di una caserma, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso l'aggravante in oggetto, non essendo emersa la sussistenza di un legame diretto tra il fatto delittuoso e l'esercizio delle funzioni).

Cass. pen. n. 38331/2017

L'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 cod. pen. sussiste anche quando il delitto di omicidio sia stato commesso nell'atto di un tentativo di violenza sessuale, in quanto l'espressione "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies cod. pen." si riferisce a tutto il processo esecutivo di tali reati e, quindi, anche al tentativo.

Cass. pen. n. 29167/2017

Nella ipotesi di omicidio aggravato perché commesso "in occasione" della commissione di una violenza sessuale (art. 576, primo comma, n. 5, cod. pen.), il reato previsto dall'art. 609 -bis cod.pen. non resta assorbito nel reato di omicidio, ma concorre con esso qualora difetti la contestualità tra le due condotte. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso la sentenza che riteneva sussistente il concorso tra i due reati, in ragione della netta cesura temporale tra l'atto sessuale e l'omicidio, adeguatamente valorizzata nella motivazione del giudice di appello).

Cass. pen. n. 4133/2016

In tema di omicidio, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1) cod. pen. - e cioè l'aver commesso il fatto da parte di chi sia l'autore del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa - è configurabile nel caso di improcedibilità del reato di atti persecutori per mancanza di querela ed anche in assenza di una precedente condanna dell'imputato per detto reato.

Cass. pen. n. 38690/2013

In tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5. 1) c.p. - e cioè l'aver commesso il fatto da parte di chi sia l'autore del delitto di cui all' art. 612 bis c.p. nei confronti della medesima persona offesa - è configurabile anche se sia stata rimessa la querela per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto procedibile d'ufficio il reato di lesioni personali lievi anche a seguito della remissione della querela per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p.).

Cass. pen. n. 47880/2011

I caratteri della fermezza e dell'irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell'aggravante della premeditazione, non ricorrono nel caso in cui, pur essendovi stata accurata programmazione di un'azione letale, muti l'oggetto della stessa, venendo di fatto l'azione impulsivamente rivolta contro persona diversa da quella cui si rivolgeva l'ideazione criminosa, investita da un accesso d'ira per essersi posta come ostacolo imprevisto rispetto all'intento originario.

Cass. pen. n. 8410/2009

Integra il delitto di omicidio aggravato dai motivi abietti la condotta di colui che uccide, per vendetta e con l'intenzione di affermare il proprio prestigio criminale, la persona offesa di un tentativo di estorsione che lo aveva denunziato, confermando le proprie accuse nel corso del relativo giudizio.

Cass. pen. n. 6775/2005

La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5 c.p. (aver commesso il fatto nell'atto di commettere taluno dei delitti già previsti dagli artt. 519, 520 e 521 e oggi dagli artt. 609 bis e seguenti, introdotti dalla legge n. 66 del 1996, recante norme contro la violenza sessuale) è compatibile con l'aggravante teleologica prevista dal precedente n. 1 dello stesso articolo che sia stata contestata con riferimento a uno di tali delitti, in quanto l'assorbimento di essi in quello di omicidio in funzione di inasprimento sanzionatorio per quest'ultimo non cancella la loro autonomia ai plurimi e diversi effetti di volta in volta rilevanti per l'ordinamento giuridico.

La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5 c.p. (avere commesso il fatto nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521, che contemplavano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti) è configurabile con riferimento a tutti i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e ss. stesso codice, come introdotti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (recante norme contro la violenza sessuale), a nulla rilevando che tale legge abbia disposto l'espressa abrogazione dei citati artt. 519, 520 e 521, in quanto il richiamo a questi ultimi nell'art. 576 rientra nella figura del rinvio formale e non di quello recettizio, sicché quella abrogazione non ha comportato una abolitio criminis, ma solo un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatici nel tempo, e il mancato adeguamento della formulazione di quest'ultima norma è ascrivibile a mero difetto di coordinamento legislativo. (Fattispecie concernente il delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p., con riferimento al quale la Corte, dopo avere argomentatamente escluso che la sua autonoma configurazione di figura delittuosa plurisoggettiva e a concorso necessario lo ponga in rapporto di discontinuità con la normativa previgente, ha ritenuto la sua piena sovrapponibilità alle ipotesi criminose già previste dagli artt. 110 e 519-521 c.p., unificate nel nuovo art. 609 bis stesso codice)

Cass. pen. n. 3536/1997

In materia di delitti contro la persona, pur essendo richiesto per la sussistenza della aggravante di cui all'art. 576 n. 5 c.p. il requisito della contestualità nel senso che gli atti di violenza sessuale devono essere contemporanei alla uccisione della vittima, non può escludersi la sussistenza della aggravante in parola, allorché l'agente, contemporaneamente agli atti di violenza sessuale, ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della vittima, anche se il decesso della stessa si sia verificato non contestualmente agli atti di violenza sessuale, ma poco dopo.

Cass. pen. n. 5189/1996

In applicazione del principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p. e del principio secondo cui lo stesso fatto non può essere posto a carico dell'agente una seconda volta, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità, è elemento costitutivo del reato di rapina impropria, di cui all'art. 628, primo capoverso, c.p. valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato, e pertanto non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 576, n. 1, c.p. in relazione all'art. 61, n. 2, c.p.

Cass. pen. n. 12584/1994

Nell'omicidio l'aggravante del nesso teleologico ex art. 576 n. 1 c.p.p. ha natura meramente soggettiva e per la sua struttura concerne i motivi soggettivi dell'agire e non già l'elemento materiale del reato: conseguentemente, per essere estesa ai concorrenti, è necessario che costoro abbiano voluto la finalità conseguita dall'agente materiale ed abbiano con cosciente volontà a tal uopo delegato l'esecutore del reato; ciò in quanto l'art. 113 c.p. così come novellato dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1990, n. 19 - afferma che le circostanze concernenti, tra l'altro, i motivi a delinquere sono valutate soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono. (Fattispecie relativa ad ipotesi di concorso ex art. 116 c.p. in omicidio non voluto, rappresentante sviluppo di concordata rapina. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha rilevato che dall'atteggiamento psicologico inerente a tale anomala figura di concorrente esula qualsiasi rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere - tipici della suddetta aggravante - che hanno determinato l'autore materiale del reato diverso a realizzarlo, sicché non è normativamente e logicamente estendibile nei confronti di detto concorrente l'aggravante del nesso teleologico).

Cass. pen. n. 6231/1994

Pur dovendosi escludere in linea generale che la vendetta possa costituire motivo abietto idoneo a configurare l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 1, c.p., l'aggravante stessa deve invece ritenersi configurabile nell'ipotesi di omicidio per vendetta attuata nei confronti del supposto delatore esercitata per consolidare il vincolo di omertà di un gruppo criminoso, indebolito da fughe di notizie e collaborazioni alle indagini. La finalità di impedire la denuncia di delitti e di garantire la compattezza di un gruppo criminoso, ostacolando la difesa della collettività, costituisce motivo in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile, è considerato con profonda riprovazione da coloro che della comunità si sentono parte, ed integra pertanto l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 1, c.p.

Cass. pen. n. 9483/1992

La circostanza aggravante prevista dall'art. 576 n. 3 c.p. si applica anche all'evaso.

Cass. pen. n. 4690/1992

In tema di omicidio, sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5, c.p. alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che il delitto di omicidio sia commesso contestualmente al fatto integrativo di una delle fattispecie criminose previste dagli artt. 519, 520 e 521 c.p., senza che sia richiesta, in aggiunta, alcuna connessione di tipo finalistico fra i due delitti. Verificandosi la detta ipotesi, deve escludersi, in applicazione dei principi che disciplinano il reato complesso (art. 84 c.p.), il concorso formale fra l'omicidio e il reato sessuale, rimanendo quest'ultimo assorbito, sotto specie di aggravante, nel primo.

Cass. pen. n. 8755/1991

Qualora la detenzione di sostanze stupefacenti, che può essere anche legittima, diventa ad un certo punto illecita, ciò non comporta che esse diventino res nullius ai fini della configurabilità del delitto di rapina. È a tal fine sufficiente il requisito dell'alienità della cosa costituente oggetto dell'impossessamento della cosa mobile, mediante minaccia sottraendola al detentore. Persiste, pertanto, l'aggravante di cui all'art. 576 n. 1 c.p., in relazione alla circostanza del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p. in caso di omicidio volontario commesso al fine di impossessamento di droga illecitamente detenuta dalla vittima.

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