La norma in commento prevede l'applicazione della
circostanza aggravante speciale dell'ergastolo qualora l'omicidio doloso di cui all'articolo
575 sia commesso unitamente alle circostanze previste.
Pe l'applicazione della pena dell'ergastolo è sufficiente che anche una sola delle circostanze elencate venga riconosciuta.
Pare utile ricordare che, ai sensi delle norme sull'applicazione delle circostanze, e soprattutto ai sensi dell'articolo
69,
la pena dell'ergastolo può comunque essere evitata qualora concorrano una o più circostanze attenuanti, ivi comprese le attenuanti generiche di cui all'articolo
62 bis.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame individua una serie di circostanze
aggravanti speciali in presenza delle quali, il delitto di omicidio doloso ex art.
575 c.p. viene punito con l'ergastolo.
La prima di tali circostanze, prevista al n. 1, è quella relativa al
nesso teleologico, che si verifica nel caso in cui il soggetto agente abbia commesso l'omicidio per eseguire od occultare un
altro reato, cosiddetto omicidio-mezzo, oppure per conseguire o assicurare a sé o ad altri il profitto, il prezzo o l'impunità da altro reato, parlandosi, in tal caso, di omicidio conseguente. In entrambe le ipotesi si ha un
concorso materiale tra i vari delitti commessi e l'omicidio aggravato. Ciò significa che, ad esempio, il soggetto che commette un omicidio a scopo di rapina, risponde sia di omicidio che di rapina, in concorso tra loro, oltre che dell'aggravamento dell'omicidio doloso ai sensi del n. 1 dell'art.
576 c.p.
Al n. 2 è, invece, disciplinato il caso di chi commetta un omicidio ai danni di un
ascendente o di un
discendente, essendo mosso da motivi abbietti o futili, oppure usando sevizie o crudeltà, nonché quello di chi commetta il delitto
ex art.
575 c.p. con un mezzo venefico o con un altro mezzo insidioso, oppure quando vi sia
premeditazione.
Per "mezzo venefico" si intende ogni sostanza che sia, di per sé, tossica, mentre per "mezzo insidioso" si intende il mezzo che venga usato con l'inganno o del quale venga occultato l'uso o il potere mortifero. Affinché si possa parlare, invece, di
premeditazione, è necessario che sussistano due presupposti: uno psicologico e uno cronologico. Quello psicologico consiste nel perdurare, nell'agente, di una determinazione criminosa priva di soluzioni di continuità e senza ripensamenti, dal momento del concepimento dell'azione criminosa e fino alla sua realizzazione. Il presupposto cronologico è, invece, rappresentato da un apprezzabile, seppur non giuridicamente stabilito, lasso di tempo, tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua concreta attuazione, il quale sia, comunque, tale da essere sufficiente, in concreto, a far riflettere l'agente sulla decisione presa e sulla possibilità di recedere dal proprio intento illecito.
Occorre evidenziare come, peraltro, possano ricorrere anche più d'una di tali circostanze.
La circostanza di cui al n. 3, riguarda il caso in cui l'omicidio sia commesso da un
latitante, al fine di sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione, oppure per procurarsi
mezzi di sussistenza durante la latitanza. È latitante, ai sensi dell'art.
61, n. 6, c.p., il soggetto che si sia sottratto volontariamente all'esecuzione di un mandato o di un ordine di
arresto, di cattura o di carcerazione per un reato commesso in precedenza. Ai sensi dell'art.
268, comma 2, c.p.p., al latitante è equiparato, a tutti gli effetti, l'
evaso.
È, comunque, necessario evidenziare che, nel caso in cui sia applicata tale circostanza aggravante, non può trovare applicazione quella comune prevista dall'art.
61, n. 6, c.p.
Parimenti a quanto previsto per il latitante, è aggravato, ai sensi del n. 4, l'omicidio che sia commesso dall'
associato per delinquere, al fine di sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione. Associato per delinquere è il soggetto che si unisca, con almeno altre due persone, con lo scopo di commettere dei delitti. Tuttavia, affinché possa trovare applicazione l'aggravante in esame, è necessario che la qualità di associato per delinquere sia accertata con sentenza.
Qualora il soggetto, oltre che associato per delinquere, sia anche latitante, le circostanze aggravanti di cui ai numeri 3 e 4 concorrono.
L'omicidio è, altresì, aggravato, sulla base dei numeri 5 della norma in esame, qualora lo stesso abbia avuto luogo contestualmente alla commissione dei delitti di
maltrattamenti contro familiari e conviventi, oppure di deformazione dell'aspetto della persona attraverso lesioni permanenti del viso, nonché di uno dei delitti contro la personalità individuale indicati dalla norma stessa.
Il n. 5.1 prevede, poi, l'applicazione della pena dell'ergastolo qualora l'omicidio doloso sia commesso dall'autore del delitto di atti persecutori, cosiddetto
stalking, di cui all'art.
612 bis c.p., contro lo stesso soggetto che abbia rivestito il ruolo di parte offesa in relazione a tale fattispecie. Tale circostanza aggravante si considera, peraltro, configurabile anche in caso di improcedibilità del reato di stalking, nonché qualora non sussista una precedente condanna dell'agente per tale delitto, oppure sia stata rimessa la relativa querela da parte della persona offesa.
Comporta, infine, l'applicazione della pena dell'ergastolo, ai sensi del n. 5
bis, il fatto che, vittima dell'omicidio, sia un ufficiale o un
agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, il quale stesse adempiendo alle proprie funzioni o al proprio servizio, oppure a causa di essi.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA