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Articolo 624 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Furto in abitazione e furto con strappo

Dispositivo dell'art. 624 bis Codice Penale

(1)Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500(2).

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona(3).

La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti(4)(5).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della l. 26 marzo 2001, n. 128.
(2) Si è qui codificata l'interpretazione estensiva, operata dalla giurisprudenza, dell'art. 625, comma 1, n. 1, finalizzata ad estendere l'applicabilità della norma ai fatti commessi nelle pertinenze dell'edificio e nei luoghi destinati anche solo in parte a privata dimora. Tuttavia non è stata riprodotta in tale disposizione la possibilità di configurare la fattispecie anche nel caso in cui sia realizzata durante l'abusivo trattenimento nell'edificio.
(3) Il comma secondo individua una diversa fattispecie definita furto con strappo, detto anche comunemente scippo, e richiede dunque che il fatto materiale si realizzi in un atto violento esercitato su di un oggetto, improvvisamente strappato di dosso o di mano alla vittima. Tale aspetto permette di separare il reato in esame dalle ipotesi di rapina propria, in cui la violenza si esercita sulla persona e non sulla cosa (come ad esempio nel caso in cui il soggetto dà un colpo sulla mano della vittima per farle cadere la borsetta e poi se ne impossessa, e di rapina impropria, in cui la violenza è esercitata sulla persona, dopo la sottrazione per assicurarsi il possesso della cosa (come ad esempio nel caso in cui lo scippatore, dopo aver strappato la borsetta di mano della vittima, le dia una spinta per farla cadere onde impedire che lo insegua).
(4) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(5) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 5 comma 1 lettere a) e b) della L. 26 aprile 2019 n. 36.

Ratio Legis

Tale norma è stata inserita al fine di considerare in via autonoma (e non più come mere circostanze aggravanti del furto) quelle condotte considerate maggiormente rischiose per l'incolumità dell'offeso.

Spiegazione dell'art. 624 bis Codice Penale

L'articolo in oggetto tutela sia il bene giuridico consistente nell'interesse patrimoniale leso dalla sottrazione altrui, sia, in subordine, quello della sicurezza individuale. La norma è infatti collocata tra i delitti contro il patrimonio e non tra quello contro la persona.

La prima fattispecie disciplinata è quella del furto in abitazione.

Al contrario della previgente disposizione, qui non è presente alcun riferimento al “trattenimento” nella dimora altrui, motivo per cui la giurisprudenza ha dovuto chiarire che l'introduzione nel luogo altrui non deve necessariamente essere accompagnata dalla mancanza di consenso della vittima, potendo avvenire anche a seguito di un consenso ottenuto con l'inganno.

Per privata dimora, concetto sicuramente più ampio di quello di abitazione, devono ricomprendersi tutti quei luoghi, non pubblici, nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio o contingente, attività della loro vita privata, ovvero attività di natura professionale, culturale o politica.
I restanti elementi costitutivi della fattispecie ricalcano quelli di cui all'articolo precedente (624) relativi al furto.

La seconda fattispecie riguarda il furto con strappo.

Come già anticipato, la norma è posta più che altro a tutela del patrimonio, per cui la violenza si riferisce alle sole cose oggetto di sottrazione e diretta unicamente a vincere l'eventuale resistenza della persona offesa. Tale criterio di prevalenza differenzia la fattispecie dalla rapina (art. 628), in cui invece la violenza fisica è rivolta direttamente alla persona.

Tale criterio può spingersi sino al punto da configurare come furto con strappo anche la condotta di chi strappi un orecchino dall'orecchio della vittima, nonostante l'evidente lesione procurata.

Massime relative all'art. 624 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 3716/2023

Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia.

Cass. pen. n. 27678/2022

Ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato.

Cass. pen. n. 35677/2022

In tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato.

Cass. pen. n. 15639/2022

In tema di furto in abitazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce come privata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza.

Cass. pen. n. 37795/2021

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio).

Cass. pen. n. 11744/2020

Non integra il delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno della segreteria di un circolo sportivo, trattandosi di un luogo destinato ad attività, quali il pagamento delle quote sociali e l'adesione a manifestazioni da parte dei soci iscritti, non riconducibili a comportamenti inerenti alla vita privata.

Cass. pen. n. 35788/2018

Integra il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. il furto commesso all'interno di un locale adibito a spogliatoio di uno 'stand' fieristico.

Cass. pen. n. 31345/2017

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis c. p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis c. p. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura).

Cass. pen. n. 38236/2016

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. il camper costituisce un luogo di privata dimora solo se in concreto venga accertata la sua effettiva destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione.

Cass. pen. n. 2768/2015

La nozione di privata dimora, ex art. 624 bis, cod. pen. è più ampia di quella di abitazione, in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. (Fattispecie di furto commesso all'interno di un cantiere edile allestito nel cortile di un immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione).

Cass. pen. n. 32026/2014

Commette il reato di furto in abitazione chi si introduce all'interno di un esercizio commerciale adibito a tabaccheria, durante l'orario di apertura e nella parte concretamente aperta al pubblico, trattandosi di locale nel quale le persone si trattengono per compiere atti della loro vita privata e che quindi, costituisce luogo adibito a privata dimora.

Cass. pen. n. 32830/2011

Integra il tentato furto in abitazione (art. 56 e 624 bis c.p.) - e non il tentato furto aggravato dal fatto di essere commesso sul bagaglio dei viaggiatori (art. 56, 624 e 625, comma primo, n. 6 c.p.), la condotta di colui che si introduca in una struttura alberghiera e tenti ulteriormente di introdursi in alcune camere occupate dagli ospiti all'evidente scopo di impossessarsi dei loro effetti personali, considerato che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 c.p. ricorre quando la sottrazione si riferisca al bagaglio dei viaggiatori depositato o in transito negli ambienti dell'albergo di comune frequentazione o accesso mentre essa non ricorre quando il bagaglio sia depositato in stanza o nell'appartamento assegnato al cliente.

Cass. pen. n. 10187/2011

Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), la condotta di colui che si impossessa di un portadocumenti sottraendolo dal cassetto della scrivania di uno studio odontoiatrico, considerato che è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata.

Cass. pen. n. 4569/2011

Integra il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un campo di tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell'albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si intrattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla propria sfera privata.

Cass. pen. n. 33993/2010

Integra il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) la condotta di colui che commetta il furto all'interno di uno stabilimento nell'area adibita a deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la "vita privata" dell'imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all'andamento prevedibile della domanda nonché cadenze e prezzi di vendita.

Cass. pen. n. 32093/2010

Integra il reato previsto dall'art. 624 bis c.p. la condotta di colui che, per commettere un furto, si introduca in una baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche.

Cass. pen. n. 30957/2010

La nozione di "privata dimora" nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di "abitazione", in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Fattispecie relativa a furto commesso all'interno di un bar).

Cass. pen. n. 22725/2010

Luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata. (Fattispecie relativa a furto commesso all'interno del ripostiglio di un esercizio commerciale).

Cass. pen. n. 21881/2010

Risponde del delitto di furto in abitazione consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dall'abitazione, abbia occultato in una borsa, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso.

Cass. pen. n. 13582/2010

Integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), la condotta di colui che si impossessi - previamente sottraendoli al legittimo detentore - di beni mobili mediante l'introduzione nell'abitazione del soggetto passivo a seguito di consenso di quest'ultimo carpito con l'inganno. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis, c.p., degli imputati, i quali si erano introdotti nell'abitazione di due ottantenni convincendoli a sottoporsi a visita medica per ottenere un aumento di pensione e alla necessità di compilare relativo modulo).

Cass. pen. n. 37908/2009

Integra il reato previsto dall'art. 624-bis c.p., la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduca all'interno di una farmacia durante l'orario di apertura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.

Cass. pen. n. 40245/2008

Integra il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che sottragga del danaro dal cestino delle offerte custodito in una sagrestia, la quale, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, serve non solo l'edificio sacro, ma altresì la casa canonica e dunque deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a «privata dimora » trattandosi di luogo in cui l'ingresso può essere selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità.

Cass. pen. n. 28192/2008

Integra il delitto di cui all'art. 624 bis c.p. (furto in abitazione ), la condotta di colui che commetta il furto nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell'ambito della tutela dei beni predisposta dall'art. 624 bis succitato, in ragione della sua destinazione a privata dimora ed essendo, in ogni caso, incontrovertibile la sua natura pertinenziale sia in riferimento all'unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell'anzidetto complesso.

Cass. pen. n. 36606/2006

Il delitto previsto dall'art. 624 bis c.p. (furto in abitazione o con strappo) costituisce figura autonoma di reato rispetto a quella di furto semplice di cui all'art. 624 stesso codice e non ipotesi aggravata di quest'ultimo. (Fattispecie concernente il furto di un'autovettura avvenuto nel cortile adiacente l'abitazione del proprietario di essa, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto non corretto il giudizio di comparazione delle attenuanti generiche concesse al colpevole con la ritenuta circostanza aggravante del furto in abitazione, annullando la sentenza impugnata limitatamente al solo trattamento sanzionatorio). V. Corte cost., 24 aprile 2003 n. 137.

Cass. pen. n. 34206/2006

È configurabile il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima, mentre ricorre la rapina allorché la «res» è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l'agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa.

Cass. pen. n. 23402/2005

Il reato di cui all'art. 624 bis c.p. è configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto, per commettere il reato, si introduca in un luogo, che sia destinato ad essere abitato. Non è però necessario che il locale lo sia anche concretamente, essendo a tal fine sufficiente che abbia tale carattere o a seguito di una effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (ad es. arredamento), da cui sia desumibile lo scopo abitativo.

Cass. pen. n. 43671/2003

L'ipotesi di reato delineata dall'art. 624 bis c.p. (introdotto dall'art. 2 secondo comma della L. n. 128 del 2001), in tema di furto in abitazione, esplicitamente amplia, attraverso la definizione del luogo come «destinato in tutto o in parte a privata dimora», la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita (studi professionali, stabilimenti industriali o, come nella fattispecie relativa a furto in un negozio di ferramenta, esercizi commerciali).

Cass. pen. n. 18810/2003

Integra il reato previsto dall'art. 624 bis c.p., la condotta di colui che per commettere un furto si introduca nello spogliatoio di un ristorante, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e vi rientra ogni luogo non pubblico che serva all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche.

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A. A. chiede
sabato 01/06/2024
“Gentile redazione gradirei ricevere delle informazioni in relazione al reato di furto con strappo (scippo) previsto dall'articolo 624 bis C.p. .Laddove la vittima dovesse riportare delle lesioni personali dovute a caduta o trascinamento per effetto della violenza esercitata sulla borsa e non direttamente sulla vittima, il responsabile del delitto risponderebbe del reato in questione oppure del reato di rapina ?”
Consulenza legale i 04/06/2024
La domanda di cui alla richiesta di parere non è affatto scontata e la risposta è alquanto complessa dal punto di vista giuridico. Per tale ragione risponderemo in modo semplice senza entrare in questioni di diritto complesse, analizzate dalla Corte di Cassazione.

In effetti, in entrambe le fattispecie (rapina e furto con strappo) viene esercitata una violenza che, nel caso della rapina, è funzionale ad appropriarsi del bene prevedendo la reazione avversa della parte offesa o a guadagnare la fuga; nel caso del furto con strappo, invece, la violenza è funzionale ad impossessarsi del bene senza tuttavia volere in via diretta la lesione al soggetto passivo del reato.

Ciò che distingue le due ipotesi è, quindi, l’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo (diritto penale).
Nella rapina, infatti, il dolo viene definito “diretto” in considerazione del fatto che il soggetto agente ritiene estremamente probabile che la violenza causerà una lezione alla persona offesa.
Nel furto con strappo, invece, il dolo viene definito eventuale nel senso che la lesione alla vittima viene ritenuta poco probabile dal soggetto agente che, ciò nonostante, decide comunque di agire.

Fermo restando quanto su detto, è chiaro che l’elemento psicologico di cui sopra deve essere necessariamente “studiato” alla luce della dinamica dei fatti.
Se il soggetto agente si è limitato a esercitare la violenza sulla cosa e la successiva lesione ai danni della persona offesa è stato solo un accadimento involontario, allora la fattispecie rilevante sarà il furto con strappo, ipoteticamente in concorso col reato di lesioni colpose o dolose.
Se invece la violenza è stata diretta contro la persona offesa con lo specifico fine di impossessarsi del bene, allora verrà in rilievo il reato di rapina.