(massima n. 1)
In tema di criteri di scelta delle misure cautelari l'art. 275, terzo comma, c.p.p., quale modificato, dapprima, dall'art. 5, primo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente dall'art. 1, primo comma, del D.L. 9 settembre 1991, n. 282, convertito dalla L. 8 novembre 1991, n. 356, è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Cosicché, pure con riguardo a tali procedimenti, una volta ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati indicati in detto articolo, è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari.