(massima n. 1)
La legge con la quale č stato modificato il disposto dell'art. 275, terzo comma, c.p.p. č legge processuale e non di carattere sostanziale e, quindi, in relazione alla stessa, trova applicazione il principio tempus regit actum, che ne rende possibile l'applicazione anche a fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore, purché sia attuale la situazione processuale che ne consente l'applicazione.