(massima n. 2)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13 e 27, comma secondo, Cost., della modifica dell'art. 275, comma terzo, c.p.p., operata dall'art. 2, comma primo, lett. a bis) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha esteso ai delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p. la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, avendo il legislatore previsto la misura di maggiormente afflittiva, nel rispetto della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, solo per le ipotesi di grave allarme sociale.