(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante della collaborazione con la giustizia (art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991), pur consentendo il superamento della presunzione di pericolositą sancita dall'art. 275, comma terzo, c.p.p., non comporta automaticamente la prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva, essendo comunque necessaria la valutazione delle esigenze cautelari e la concreta verifica che il comportamento collaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalitą organizzata e, in particolare, con la precedente attivitą delinquenziale.