(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la particolare gravitą delle condizioni di salute richiesta per l'operativitą del divieto di custodia in carcere, deve essere valutata, oltre che in sé stessa, anche in relazione alla praticabilitą o meno dei necessari interventi diagnostici o terapeutici in ambiente carcerario, per tale intendendosi anche quello costituito dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria e tenendo conto, altresģ, della possibilitą, consentita dall'art. 11 dell'ordinamento penitenziario, di disporre anche per gli imputati il ricovero in luogo esterno di cura, fermo restando lo stato di detenzione.