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Articolo 423 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Incendio boschivo

Dispositivo dell'art. 423 bis Codice Penale

Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui(1), è punito con la reclusione da sei a dieci anni(2)(4).

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni(3)(4)(5).

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento(2).

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi(6).

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi(2).

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Note

(1) Si tratta di una ipotesi speciale del reato di incendio ex art. 423, dal quale si differenzia per l'oggetto materiale della condotta qui individuato nei boschi, selve o foreste e vivai forestali destinati al rimboschimento.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.
(3) Il comma secondo prevede una variante colposa del delitto in esame, che si configura dunque quando si realizza una violazione delle regole di cautela e diligenza nell'utilizzo di boschi, selve e foreste.
(4) La Corte cost., con sent. n. 3 del 20 gennaio 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui al presente comma.
(5) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.
(6) Comma inserito dall'art. 6, comma 1 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Ratio Legis

La fattispecie in esame ha la propria ratio nella necessità di tutelare in modo più efficace il patrimonio silvestre contro il crescente fenomeno degli incendi boschivi.

Spiegazione dell'art. 423 bis Codice Penale

La norma in esame (modificata prima dal d.l. n. 120 del 2021 conv. in L. n. 155 del 2021e poi dal d.l. n. 105 del 2023 conv. con mod. in L. n. 137 del 2023) prevede e punisce il reato di incendio boschivo.

Il delitto in esame ha natura plurioffensiva poiché il bene giuridico tutelato si rinviene nella pubblica incolumità, nel patrimonio boschivo nazionale e, in senso ampio, nell’ambiente.

La norma configura un reato di danno, in cui, a differenza dell’art. 423 del c.p., il solo fatto di aver appiccato un incendio boschivo costituisce un danno all’ambiente. Per tali motivi, il reato è configurabile anche quando l’incendio avviene in luoghi disabitati. Tuttavia, qualora si metta anche in pericolo la vita di un numero indeterminato di persone, le due fattispecie di reato concorreranno.

Si tratta di un reato comune poiché soggetto attivo può essere chiunque.

La condotta criminosa consiste nel provocare un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale o su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui.

Per orientamento prevalente in Cassazione, l’incendio è un fuoco che presenta i caratteri della vastità, della rapida propagazione e della difficoltà di spegnimento.

L’oggetto materiale del reato è rappresentato dai boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui:
  • il “bosco” è un insieme di esemplari vegetali di alberi o arbusti;
  • con “selva” ci si riferisce ad un’associazione vegetale su vasta estensione di terreno che si presenta fitta, intricata e confusa;
  • per “foresta” si intende una vasta estensione boscosa ove crescono, in modo spontaneo o meno, alberi d’alto fusto;
  • le “zone di interfaccia urbano-rurale” sono definite, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 2 della L. n. 353 del 2000, come zone, aree o fasce in cui l’interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto severa;
  • i “vivai forestali destinati al rimboschimento” sono superfici ove si ha la coltivazione di piante e alberi a scopo di rimboschimento.

La proprietà o meno delle piantagioni è irrilevante.

Il tentativo è pacificamente ammissibile.

Peraltro, il comma 1 esclude la configurabilità del reato nei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto in quanto si tratta di ipotesi di utilizzo autorizzato del fuoco (secondo specifiche prescrizioni e procedure operative).

L’elemento soggettivo richiesto dall’ipotesi di reato di cui al comma 1 è il dolo generico.

Però, il comma 2 punisce anche le condotte di causazione dell’incendio boschivo per colpa (cioè, se l’evento si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia dell’agente). A tal riguardo, la Corte costituzionale (sent. n. 3 del 2023) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lett. a) del comma 9 dell’art. 656 del c.p.p. nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo.

L’art. 423-bis c.p. prevede poi una serie di circostanze aggravanti ed attenuanti.

I commi 3, 4 e 5 prevedono tre aggravanti speciali:
  • il comma 3 stabilisce un’aggravante speciale, ad effetto comune, per il verificarsi di un pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento;
  • il comma 4 prevede un’aggravante speciale, ad effetto speciale (aumento della pena pari alla metà), quando dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente;
  • il comma 5 pone una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento da un terzo alla metà) se il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Invece, i commi 6 e 7 disciplinano due circostanze attenuanti ad effetto speciale:
  • ai sensi del comma 6, si ha una riduzione della pena (dalla metà ai due terzi) nei confronti di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, nonché nei confronti di chi provveda concretamente alla messa in sicurezza (e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi) prima dell’apertura del dibattimento di primo grado;
  • il comma 7 stabilisce una riduzione di pena (da un terzo alla metà) in favore di chi aiuti concretamente l’autorità di polizia giudiziaria a ricostruire il fatto, individuare gli autori o sottrarre risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Massime relative all'art. 423 bis Codice Penale

Corte cost. n. 3/2023

È costituzionalmente illegittimo l’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, comma 2, c.p. Particolarmente illogica appare la disparità di trattamento tra i condannati per il delitto in esame e i condannati per il delitto, strutturalmente affine, di incendio colposo, che è posto a tutela dell'incolumità pubblica – e cioè della vita e dell'incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo – e che è comunque punito con il medesimo quadro edittale previsto per l'incendio boschivo colposo.

Cass. pen. n. 31345/2020

In tema di incendio boschivo, l'elemento oggettivo del reato può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e macchia mediterranea", in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.

Cass. pen. n. 48942/2017

Sussiste la responsabilità per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.) del legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico che non si assicuri, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell'attività, che l'evento si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi, in conseguenza degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla vegetazione, non esonerando il responsabile da tali obblighi di cautela il fatto che l'esplosione dei fuochi avvenga in un'area pressoché priva di vegetazione, più volte utilizzata in passato, e che il servizio di pulizia sia di competenza dell'amministrazione comunale.

Cass. pen. n. 41927/2016

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis cod. pen., costituisce "incendio boschivo" il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un'area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall'impiego massiccio di personale per sedarle)).

Cass. pen. n. 27542/2010

È configurabile il concorso tra il delitto di incendio e quello di omicidio, anche nella forma del tentativo, non potendosi identificare il pericolo per l'incolumità pubblica proprio del primo reato nel pericolo per la vita e l'incolumità delle persone. (Nella specie, la condotta dell'agente era consistita nell'appiccare il fuoco a una catasta di legna immediatamente prospiciente il vano cucina di appartamento abitato dal coniuge, in direzione del quale erano stati collocati tre candelotti di fuochi d'artificio e due bombole di gas con gli ugelli aperti).

Cass. pen. n. 7332/2008

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis c.p., per «incendio boschivo» si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il reato di incendio boschivo si distingue dal reato di cui all'art. 423 solo per l'oggetto).

Cass. pen. n. 23201/2003

Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353.

Cass. pen. n. 25935/2001

Integra il reato di cui all'art. 423 bis, introdotto all'art. 1 comma 1, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, conv. in legge 6 ottobre 2000, n. 275, l'incendio di «boscaglia» tale intendendosi il bosco incolto, fitto, intricato e folto costituito anche da alberi di diversa specie. Tale ricostruzione esegetica della lettera della norma, da un lato corrisponde alla volontà del legislatore di tutelare mediante aggravamento sanzionatorio, il bene primario ed insostituibile costituito dal patrimonio boschivo nazionale, dall'altro lato risulta coerente su di un piano sistematico con la previsione di cui alla successiva L. 21 novembre 2000, n. 353 che all'art. 2 qualifica come incendio boschivo «un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree». Il reato di incendio boschivo può concorrere con quello di danneggiamento non sussistendo fra le due ipotesi nessun rapporto di specialità.

Cass. pen. n. 742/1988

Ai fini del delitto di cui agli artt. 423 e 425 n. 5 c.p., per «bosco» deve intendersi una superficie di notevole estensione sulla quale crescono, naturalmente o con processo artificiale, alberi o frutici, cedui e non cedui, talché in detto termine vanno ricomprese anche le macchie.

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