(massima n. 1)
In tema di misure restrittive della libertā, non incide sulla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, al momento della assunzione del provvedimento di custodia per reato associativo di stampo mafioso, la eventuale detenzione dell'indagato giā, a diverso titolo, in atto, in quanto soggetta ad autonome vicende, cui non č connessa la ragione di cautela imposta dall'art. 275 comma 3 c.p.p. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in cui il ricorrente aveva dedotto la insussistenza di esigenze cautelari, in quanto egli era giā detenuto per altra causa, nel momento in cui il nuovo provvedimento restrittivo gli era stato applicato).