(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui gli effetti di un provvedimento, emesso in vigenza di diversa regolamentazione, siano tutt'ora pendenti al sopravvenire di una diversa normativa processuale, la situazione deve trovare regolamentazione nella nuova normativa operando in materia processuale il principio del tempus regit actum, al quale può derogarsi soltanto allorché gli atti processuali, compiuti sotto l'abrogata normativa, abbiano esaurito ogni effetto derivante dalla loro applicazione. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente fosse stata, nei confronti di indagato per omicidio tentato, ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere, quale unica consentita per tale reato, a seguito della mancata conversione in legge del D.L. 14 luglio 1994 n. 440 in base al quale l'originaria analoga misura già disposta era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari).