(massima n. 1)
Nei confronti dell'imputato scarcerato a seguito della sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunziata nel primo grado di giudizio e successivamente condannato per il medesimo fatto in appello, può essere ripristinata la custodia carceraria sulla base della presunzione normativa di inadeguatezza di misure coercitive diverse, ove la stessa sia configurabile in ragione del titolo di reato in contestazione. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la fattispecie non è assimilabile a quella del ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato liberato per decorrenza dei termini, per la quale la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuto sulla base della medesima presunzione).