(1)Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio(2).
Note
(1)
Tale disposizione è stata inserita dall'art. 4 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(2)
Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168.