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Articolo 387 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Dispositivo dell'art. 387 bis Codice Penale

(1)Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 4 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(2) Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Massime relative all'art. 387 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 19442/2023

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 387-bis c.p., introdotto dalla L. n. 69 del 2019, art. 4, è ininfluente l'assoluzione dal reato per il quale è stata applicata la misura (così come l' improcedibilità per remissione della querela o l'eventuale annullamento in sede di riesame della misura cautelare), anche alla luce del suo carattere plurioffensivo perché il bene giuridico protetto si individua sia nella tutela della vittima, sotto il profilo fisico, psichico ed economico, sia nella corretta esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 39005/2021

Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa.

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