(massima n. 1)
Il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarą superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre pił tenui misure coercitive, che, pertanto, possono essere applicate anche ove il giudice preveda l'inflizione di una pena detentiva non superiore a tre anni.