(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore della L. 12 luglio 1999, n. 231, (che ha modificato l'art. 275 c.p.p., introducendo nella disposizione, fra gli altri, i commi 4 bis e 4 ter), se la persona sottoposta a custodia cautelare sia affetta da malattia particolarmente grave e sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma l'esecuzione della misura non sia possibile presso idonee strutture sanitarie penitenziarie, il giudice deve disporre la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza.