La norma in esame disciplina le
formalità da seguire per le notificazioni presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato.
L’art. 163 c.p.p. (rivisto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150/2022, al fine di coordinarlo con le modifiche apportate al sistema delle notifiche) stabilisce che, per le notificazioni eseguite presso il domicilio dichiarato e eletto ai sensi dell'
art. 161 del c.p.p. e dell'
art. 162 del c.p.p.,
si osserva quanto stabilito dall’art. 148 del c.p.p. e dall’art. 157 del c.p.p., in quanto applicabili.
Quindi, a seguito della riforma Cartabia, l’art. 163 c.p.p. prevede la possibilità di applicare, alle notifiche eseguite nel domicilio dichiarato o eletto, non solo l’
art. 157 del c.p.p. (com’era già previsto in passato), ma anche il nuovo
art. 148 del c.p.p.: in tal modo, in sintonia con la logica riformatrice di rendere più celere e spedito lo svolgimento del procedimento penale, l’innovazione in esame mira ribadire nell’art. 163 c.p.p. la
regola generale delle
notifiche con modalità telematiche.
Però, a questo punto, diventa fondamentale capire quali previsioni dell’
art. 148 del c.p.p. e dell’
art. 157 del c.p.p. siano in concreto applicabili alla situazione in esame.
Per quanto riguarda l’
art. 148 del c.p.p., esso disciplina gli organi e le forme delle notifiche:
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la regola generale è la notifica con modalità telematica da parte della cancelleria del giudice o della segreteria del pubblico ministero. Però, la notifica telematica può essere sostituita da queste attività: la lettura dei provvedimenti ai presenti o ai loro difensori e gli avvisi dati oralmente dal giudice o dal pubblico ministero agli interessati in loro presenza; la consegna dell’atto in forma di documento analogico all’interessato.
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se la notifica telematica non è possibile e non si è eseguita attività sostitutiva ed equipollente, la notifica viene eseguita dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni (solo in casi eccezionali, dalla polizia giudiziaria o dalla polizia penitenziaria).
Invece, per l’
art. 157 del c.p.p., seguendo la migliore dottrina, si ritiene quanto segue:
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il rinvio al comma 1 è limitato solo all’individuazione dei soggetti diversi dal destinatario che possono ricevere l’atto da notificare. Al contrario, anche sulla base di giurisprudenza di legittimità sul precedente testo dell’art. 157 del c.p.p. (Cass. pen., SS.UU., sent. n. 28451 del 2011), si ritiene che il rinvio al comma 1 non operi per la determinazione dei luoghi ove notificare: infatti, il comma 1 prevede la notifica mediante consegna personale all’imputato ovvero nei luoghi dichiarati, eletti o determinati per legge.
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se si ritiene che il rinvio al comma 1 operi per l’individuazione dei soggetti che possono ricevere l’atto da notificare, allora si applicheranno sia i commi 4 e 5 dell’art. 157 del c.p.p. per le regole sulla capacità a ricevere la notifica da parte di persona diversa dal destinatario, sia il comma 6 per le modalità di consegna a persona diversa dal destinatario.
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inoltre, si applica anche il comma 7 circa le nuove ricerche nel caso in cui manchi una persona idonea alla ricezione.
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invece, il rinvio non opera per il comma 8 dell’art. 157 del c.p.p., relativamente alla notifica con deposito nella casa comunale.