(massima n. 1)
La presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilitą della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'etą di settanta anni, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., sicché, anche in tali casi, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non altrimenti fronteggiabili, la semplice indicazione del ruolo di rilievo svolto dall'indagato all'interno di un'associazione di tipo mafioso).