(massima n. 1)
In materia di misure cautelari personali, il «principio di proporzionalità», attenendo soltanto ai criteri di scelta delle misure, come emerge dalla stessa rubrica dell'art. 275 c.p.p., non interferisce affatto sulla disciplina delle condizioni generali di applicabilità di dette misure, contenuta nell'art. 273 dello stesso codice, poiché in tanto può farsi questione in ordine alla scelta della misura più appropriata in quanto sussistano comunque le dette condizioni generali di applicabilità. Queste ultime, poi, non vengono meno sol perché possa prevedersi che, in caso di condanna, la pena inflitta sia condizionalmente sospesa, giacché, pur essendo compresa la sospensione condizionale fra le cause di estinzione del reato, alla cui categoria fa riferimento il comma 2 del citato art. 273 c.p.p., essa, dipendendo da valutazioni discrezionali da effettuare solo in sede di giudizio e, soprattutto, essendo sottoposta a condizione risolutiva, non si concilia con l'esigenza, chiaramente espressa dalla disposizione anzidetta, che la causa estintiva sia già maturata e definitivamente operante.