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Articolo 280 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Condizioni di applicabilità delle misure coercitive

Dispositivo dell'art. 280 Codice di procedura penale

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni [391 5, 476, 714](1).

2. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni(2).

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare [276].

3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387 bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale(3).

Note

(1) Non rilevano dunque le contravvenzioni unitamente ai delitti per i quali è previsto un trattamento sanzionatorio inferiore a tre anni di reclusione.
(2) L'art. 1, del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 94, ha sostituito la parola "quattro" con la parola "cinque" ed ha aggiunto il riferimento al delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.
(3) Il comma 3-bis è stato introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Ratio Legis

Tale formulazione è diretta a limitare il ricorso alle misure coercitive al rispetto di precise condizioni di applicabilità.

Spiegazione dell'art. 280 Codice di procedura penale

Per quanto concerne le condizioni di applicabilità delle misure coercitive, la regola generale è stabilita dal primo comma, secondo cui esse sono applicabili unicamente quando si procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Tale regola non è senza eccezioni. Infatti, oltre a quelle dettate in riferimento a specifiche misure (ad es. art. 282 bis co. 6), la stessa norma in esame prevede delle eccezioni, ove la deroga si riferisce espressamente all'impiego della custodia cautelare in carcere, la quale, essendo la più afflittiva delle misure, soffre ovviamente delle limitazioni di applicabilità più stringenti.

Essa può infatti essere applicata solamente quando si procede per delitti consumati o tentati per cui sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Tale limite non opera tuttavia in caso di trasgressione ad una qualsiasi misura cautelare, sicché in tali potesi entrerà in gioco il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 276.

Una seconda eccezione è quella che fa salvo quanto disposto dall'art. 391. Il richiamo va chiaramente inteso come fatto al comma 5, dove, nel disciplinare la conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva, ivi compresa la custodia in carcere, si legge espressamente che tale conversione possa aver luogo anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274 co. 1 e 280, quando l'arresto è disposto anche in riferimento a determinati delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

In ordine alle ipotesi delittuose elencate dall'art. 381 comma 2, l'applicazione di una misura coercitiva potrà aversi solamente a seguito di conversione dell'arresto in flagranza.

Da ultimo, si precisa che il limite di cui all'articolo in esame risulta operante per tutte le altre misure coercitive, anche per le più blande come ad esempio il divieto di espatrio.

Massime relative all'art. 280 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 20291/2017

In tema di misure cautelari personali, è illegittima la misura custodiale applicata in relazione al reato di cui all'art. 86, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cd. corruzione elettorale), pur quando risulti contestata l'aggravante di cui all'art. 7, l. 12 luglio 1991, n. 203, ostandovi il limite edittale, generale ed inderogabile, di cui all'art. 280 cod. proc. pen., dovendo altresì ritenersi irrilevante il fatto che, per i reati aggravati dal citato art. 7 (perciò riconducibili all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen.), l'art. 275, comma terzo cod. proc. pen.dello stesso codice pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, in quanto l'applicabilità di tale disposizione soggiace comunque al predetto limite edittale.

Cass. pen. n. 16176/2017

In caso di arresto eseguito per un delitto punito nel massimo con pena non superiore a tre anni, l'applicazione di una misura coercitiva al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 cod. proc. pen. è illegittima qualora l'arresto non sia stato poi convalidato, in quanto la possibilità di derogare tale limite prevista dall'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., è subordinata alla condizione che l'arresto sia convalidato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'applicazione, a seguito di arresto, della misura cautelare coercitiva per i reati di lesioni aggravate, rilevando che non vi era stata la convalida dell'arresto per carenza del requisito della flagranza o quasi flagranza).

Cass. pen. n. 32383/2010

Il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico.

La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione).

Cass. pen. n. 36930/2008

È legittima l'applicazione della custodia cautelare in carcere a soggetto resosi responsabile del delitto d'evasione, ancorché esso sia sanzionato con pena edittale inferiore al limite di quattro anni di reclusione stabilito dall'art. 280, comma secondo, c.p.p., in quanto tale limite è derogato dall'art. 280, comma terzo, c.p.p. nelle ipotesi di trasgressione delle prescrizioni relative ad una misura cautelare, tra le quali rientra l'ipotesi d'evasione dagli arresti domiciliari.

Cass. pen. n. 36896/2007

Il giudice investito di una istanza di revoca o di sostituzione di una misura cautelare custodiale alla cui esecuzione sia sopravvenuta una causa estintiva della pena (nella specie costituita dall'indulto concesso con la legge n. 241 del 2006) deve procedere alla verifica della proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, tenendo conto della possibilità che la pena prevedibilmente irroganda risulti in toto ovvero per la gran parte estinta, sì da rendere non più proporzionato ed adeguato il mantenimento della misura medesima.

Cass. pen. n. 1244/1996

L'art. 280, comma 2, c.p.p., quale formulato dall'art. 7 della L. 8 agosto 1995 n. 332, nel prevedere che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta solo per delitti «per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni», non può certamente essere interpretato nel senso che rimanga esclusa l'ipotesi dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo, dovendosi in questo caso considerare l'ergastolo, in quanto detenzione a vita, come assimilabile, nelle intenzioni del legislatore, alla reclusione.

Cass. pen. n. 4060/1994

Nell'ipotesi in cui l'ordinanza applicativa della custodia cautelare sia riferibile a delitti per i quali è consentita l'adozione della misura coercitiva e reati per i quali tale misura non è consentita, non è configurabile alcuna nullità, poiché il provvedimento nella sua interezza deriva la propria legittimità dall'esistenza di delitti che permettono l'adozione della misura.

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