(massima n. 1)
L'art. 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari personali pur dopo le modifiche apportate dal legislatore successivamente alla sua entrata in vigore costituisce norma «complementare» all'art. 274 stesso codice, che indica le esigenze cautelari, perché, nonostante non sia espressamente richiamato dall'art. 250 att. c.p.p. (essendo il richiamo limitato al citato art. 274, oltre che agli artt. 273 e 280), deve trovare applicazione anche nell'ambito dei procedimenti che proseguono nell'osservanza del codice di rito previgente; trattasi infatti di disposizione da considerare come sostanziale «prosecuzione» e corollario dell'art. 274, per cui la espressa menzione dell'art. 275 nella norma transitoria sarebbe stata superflua.