(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è assimilabile, ai fini della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, c.p.p. alla partecipazione ad associazione mafiosa, non potendo essere equiparato ai reati aggravati dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, in relazione ai quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2013, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.(In applicazione di tali principi la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente ritenendo non illogica la equiparazione del concorrente esterno al partecipe all'associazione mafiosa, la cui posizione non può essere paragonata con quella di colui che commette un singolo reato seppur aggravato dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991).