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Articolo 577 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Femminicidio

Dispositivo dell'art. 577 bis Codice Penale

(1)Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 2 dicembre 2025, n. 181.

Ratio Legis

La norma ritrova la propria ratio nella volontà del legislatore di tutelare la donna all'interno e all'esterno dell'ambito familiare, indipendentemente dal legame con il soggetto attivo del reato.

Spiegazione dell'art. 577 bis Codice Penale

La norma in commento (introdotta dalla L. n. 181 del 2025) prevede e punisce la fattispecie di reato del femminicidio.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, il comma 1 punisce la causazione della morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Rispetto all’omicidio volontario (art. 575 del c.p., un elemento di specialità risiede nel genere della persona offesa: ossia, deve trattarsi di una donna.

La norma non punisce ogni omicidio di una donna come femminicidio. La condotta deve manifestarsi attraverso precise modalità:
  • il fatto deve essere commesso come atto di odio o discriminazione. Per la giurisprudenza di legittimità, occorre che l’odio (sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo della realizzazione del fatto) o la discriminazione (fondata sul genere della persona in quanto donna) siano percepibili all’esterno dal destinatario della condotta criminosa;
  • il fatto deve essere realizzato come atto di prevaricazione, controllo, dominio o possesso: ossia, comportamenti che comportano un’oggettivazione della donna nell’ambito di un contesto di abuso delle relazioni sentimentali, familiari o personali con la vittima, sottomessa alla volontà del soggetto attivo;
  • il fatto deve essere conseguenza del rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
  • il fatto deve essere commesso come atto di limitazione delle libertà individuali della donna: cioè, guardando al movente dell’agente, il soggetto attivo deve aver agito al fine di violare una libertà della vittima riconosciuta dall’ordinamento.

Il comma 1 stabilisce che, al di fuori dei casi in cui la condotta integra un femminicidio, si applicherà comunque la fattispecie generale dell’omicidio volontario ex art. 575 c.p.. Tra il delitto in esame e quello di omicidio volontario (art. 575 c.p.) vi è un rapporto di specialità.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il reato in commento richiede il dolo generico.

Il delitto di femminicidio è punito con l’ergastolo.

Ai sensi del comma 2 della norma in commento, si applicano le circostanze aggravanti di cui all’art. 576 del c.p. e all’art. 577 del c.p..

I commi 3 e 4 prendono in considerazione l’ipotesi in cui vi siano circostanze attenuanti:
  • se vi è una sola attenuante oppure se c’è il concorso tra un’attenuante e taluna delle aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p. e l’attenuante è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione (si ricordi che, al n. 2 del comma 1 dell’art. 65 del c.p., è prevista la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione da venti a ventiquattro anni qualora ricorra una circostanza attenuante);
  • se vi sono più attenuanti oppure se c’è il concorso tra più attenuanti e taluna delle aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p. e le attenuanti sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore a quindici anni di reclusione (in deroga all’art. 67 del c.p., che individua, in tale ipotesi, il limite minimo di pena in dieci anni).

Tuttavia, la nuova figura di reato ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale:
  1. sotto il profilo della tassatività e determinatezza, nel silenzio del legislatore, vi sono problemi di definizione di concetti come “odio”, “discriminazione” e “prevaricazione”;
  2. dal punto di vista dell’onere probatorio, si è evidenziata la difficoltà di dimostrare in giudizio la riconducibilità della morte della persona offesa ad uno dei casi di cui al comma 1, posto che la componente soggettiva risulta preponderante, nonché per la difficoltà di dimostrare che il fatto sia stato realizzato ai danni della persona offesa “in quanto donna”;
  3. sotto il profilo dell’uguaglianza, la tutela limitata al genere femminile esclude uomini e persone LGBTQ+, creando potenziali disparità di trattamento per condotte analoghe;
  4. dal punto di vista della nozione di “donna”, ad avviso dei primi commentatori, il riferimento parrebbe limitato al dato biologico, senza considerare l’evoluzione giurisprudenziale sull’identità sessuale psicologica e sociale;
  5. sotto il profilo della proporzionalità della pena, i limiti minimi di pena di 24 e 15 anni, per le attenuanti, potrebbero violare i principi di ragionevolezza.

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