(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma terzo cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice ai fini della valutazione della sussistenza di dette esigenze di cautela, ove si tratti di "tempo silente", cioè di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.