(1)Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni(2).
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno(2).
Note
(1)
Tale disposizione è stata inserita dall'art. 12 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2025, n. 83 (in G.U. 25/06/2025 n. 26) ha dichiarato:
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, del codice penale, inserito dall'art. 12,
comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, del codice penale, inserito dall'art. 12,
comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;
2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».