(massima n. 1)
Ai fini della decisione del ricorso per cassazione proposto nei confronti di un provvedimento emesso prima dell'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 332, occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell'adozione del provvedimento medesimo, in applicazione del principio tempus regit actum. (Nella specie la corte, in applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., nel testo in vigore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, ha ritenuto legittima l'ordinanza del tribunale della libertą che, decidendo in sede di appello, aveva ritenuto non superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari che la disposizione predetta, nella precedente lettura, prevedeva anche in relazione al tentativo di estorsione).