(massima n. 1)
Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., non sia applicabile la custodia cautelare in carcere, non può essere disposta, ex art. 274, lett. b), c.p.p., nessun'altra misura coercitiva. Ed infatti, il divieto di ordinare la custodia in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, e perciò possa essere irrogata una pena non superiore ai due anni di reclusione, stabilito dall'art. 275, comma 2 bis, c.p.p. va coordinato con l'art. 274, lett. b), c.p.p. che, nell'ipotesi di fuga o di pericolo di fuga, espressamente vieta tutte le misure cautelari, se il giudice reputi che possa essere inflitta una pena non superiore ai due anni di reclusione. Pertanto, nessuna misura coercitiva può essere applicata per le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b), c.p.p. se il giudice del riesame, ritenendo il fatto di modesta entità, revochi, ai sensi dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., la custodia in carcere.