Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 8 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 8 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti(1).

Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria, compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'articolo 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale, dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreché l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore.

Note

(1) Il comma 6 è stato modificato dall'art. 224, comma 4 del D.L.19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha altresì disposto che "Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 8 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. M. chiede
lunedģ 03/06/2024
“Salve,
abbiamo stipulato un preliminare di compravendita per l’acquisto di un terreno.
Tale terreno (10 ettari di bosco ceduo) è stato frazionato per lo scopo di vendita da una particella più grande, interamente a bosco ceduo.
Il proprietario ha messo in vendita, insieme ad altre particelle sempre a bosco ceduo per altri 80 ettari, ed ha stipulato con un terzo un altro preliminare di compravendita con un terzo, specificando che una parte di una particella sarebbe stata frazionata per altro compratore.
Fino a qui nessun problema, il frazionamento è avvenuto come concordato.
La notizia della vendita è giunta ad un confinante di una delle altre particelle oggetto di vendita.
Il proprietario ha quindi fornito il preliminare stipulato con l’altro acquirente a questa Azienda Agricola Semplice.
L’azienda agricola ha risposto di voler esercitare il diritto di prelazione, avendone titolo, ma avendo trovato nel preliminare l’esclusione della parte di terreno oggetto di frazionamento ha menzionato di voler estendere il diritto anche a questa parte di terreno.

La domanda è:
se l’azienda agricola ha diritto anche a questa estensione del diritto di prelazione, considerando la vendita unica, e quindi fare o meno un atto che può essere impugnato e annullato.

Aggiungo alcuni dettagli che ritengo possano essere utili per la vostra valutazione:
1) I preliminari sono stati firmati nella stessa settimana anche se distinti, i contratti saranno separati
2) Nel nostro preliminare non c’è alcun riferimento all’altra vendita.
3) Non abbiamo alcuna relazione ne societaria ne familiare con l’altro compratore.
4) Non siamo coltivatori diretti. L’abitazione che erediterà mia moglie è dotata di caminetto e stufa a legna che potrebbero utilizzare la legna del bosco di proprietà
5) La particella oggetto di frazionamento è confinante su un lato con i terreni e le pertinenze dell’abitazione dei genitori di mia moglie (che sarà l’intestataria del terreno e unica erede).
6) La particella frazionata non ha colture diverse ed è in continuità con l’intera proprietà, salvo essere un versante diverso di una collina sovrastante l’abitazione e il nuovo confine posto sul crinale di tale collinetta.
7) La particella frazionata ha acceso indipendente alla strada pubblica.
8) La parte restante della particella ha proprio accesso alla strada pubblica e strade interne usate per il taglio del bosco, il frazionamento non ha impatto (secondo quanto posso valutare) sulla relativa fruibilità di entrambe.

Grazie per l’attenzione, resto a disposizione per fornire eventuali ulteriori elementi necessari per la valutazione, in attesa di un cortese riscontro.”
Consulenza legale i 12/06/2024
La questione che si chiede di esaminare è giunta in diverse occasioni al vaglio della Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata sul tema in modo abbastanza chiaro ed univoco.
Si vuole qui in particolare richiamare la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, n. 13368 del 29.05.2018, così massimata:
In materia di contratti agrari, il diritto di prelazione in favore del proprietario confinante con quello venduto, di cui all'art. 7, secondo comma, legge n. 817 del 1971, sussiste anche nell'ipotesi in cui, in occasione dell'alienazione, siano creati artificiosi diaframmi al fine di eliminare il requisito della confinanza fisica tra i suoli, onde precludere l'esercizio del diritto di prelazione. Allo scopo, peraltro, non e sufficiente che una porzione di fondo sia stata riservata alla parte alienante esclusivamente al fine di evitare il sorgere del diritto di prelazione o che lo sfruttamento dei fondi, risultanti dalla divisione, sia meno razionale che non la conduzione dell'intero, originario, complesso, ma e indispensabile che la porzione costituente la fascia confinaria, per le sue caratteristiche, sia destinata a rimanere sterile e incolta o sia, comunque, inidonea a qualsiasi sfruttamento coltivo autonomo, si che possa concludersi che la porzione non ceduta e priva di qualsiasi utilità per l'alienante”.

Il ragionamento su cui si fonda la decisione della S.C. è quello secondo cui, in linea generale, il proprietario di un più vasto appezzamento di terreno può liberamente decidere di disporne la vendita frazionata, anche se vi si trova a confine un proprietario coltivatore diretto di fondo, il quale potrà di conseguenza esercitare il diritto di prelazione sulla sola porzione di fondo che dopo il frazionamento conservi ancora il carattere della contiguità materiale.
Al contrario, sempre secondo la S.C., la vendita frazionata non può ritenersi consentita (con conseguente diritto del prelazionario di esercitare la prelazione sull’intero fondo confinante) qualora il fondo costituisca un’unica unità colturale, la quale verrebbe meno a seguito del frazionamento.

Tale conclusione trova fondamento in una interpretazione sistematica delle Leggi 26.05.1965 n. 590 (art. 8) e 14.08.1971 n. 817, dalla cui lettura si desume che, al fine della prelazione e del riscatto agrario, per "fondo" deve intendersi un'estensione che abbia una propria autonomia colturale e produttiva.
Da ciò se ne fa conseguire che, potendo nel relativo concetto farsi rientrare tanto un'unità poderale (costituita da un complesso unitario di terreni non suscettibili singolarmente di autonoma coltivazione), quanto un singolo terreno (anche di piccole dimensioni, che, rispetto ai terreni circostanti, sia distinto ed autonomo per caratteristiche della sua coltivazione e produttività), nel caso di vendita di un complesso di terreni attigui tra loro e confinanti solo in parte con un fondo appartenente a coltivatore diretto, per stabilire se il diritto di prelazione debba essere esercitato in relazione a tutti i terreni oggetto della vendita, ovvero soltanto a quelli a confine con la proprietà dell'avente diritto alla prelazione, si deve operare la seguente distinzione:
  1. se i terreni frazionati costituiscono un'unità poderale (nell'ambito della quale ogni terreno sia privo di propria autonomia coltivatrice), il confinante avrà diritto di esercitare la prelazione su tutti, malgrado il loro frazionamento;
  2. se, al contrario, quei terreni si configurano come un insieme di porzioni distinte e indipendenti l'una dall'altra per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive, la prelazione potrà esercitarsi con esclusivo riferimento a quelle porzioni confinanti con il fondo del coltivatore diretto (si veda in tal senso Cass. n. 1244/1995).

In buona sostanza, la vendita frazionata di quello che in origine costituiva un unico “fondo” deve considerarsi illegittima qualora le modalità del frazionamento siano tali da privare di autonoma utilizzabilità economica la striscia di confine residua, in quanto in tal caso essa avrebbe lo scopo o verrebbe comunque di fatto a vanificare il diritto di prelazione, sopprimendo l'utilità economica dell'appezzamento sul quale si concentra il requisito della confinanza, (così Cass. n. 6286/2008).

Sempre in tal senso può citarsi un altro precedente della S.C., e precisamente Cass. n. 5573/2003, ove si ribadisce che, in materia di contratti agrari, il diritto di prelazione in favore del proprietario confinante con quello venduto, di cui all’art. 7 comma 2 della Legge. n. 817 del 1971, sussiste anche nell'ipotesi in cui, in occasione dell'alienazione, siano creati artificiosi diaframmi al fine di eliminare il requisito della confinanza fisica tra i suoli, onde precludere l'esercizio del diritto di prelazione.
A tale scopo, tuttavia, non è sufficiente che una porzione di fondo sia stata riservata alla parte alienante esclusivamente al fine di evitare il sorgere del diritto di prelazione o che lo sfruttamento dei fondi, risultanti dalla divisione, sia meno razionale che non la conduzione dell'intero, originario, complesso, ma è indispensabile che la porzione costituente la fascia confinaria, per le sue caratteristiche, sia destinata a rimanere sterile e incolta o sia, comunque, inidonea a qualsiasi sfruttamento coltivo autonomo, sì che possa concludersi che la porzione non ceduta è priva di qualsiasi utilità per l'alienante.

In conclusione, sulla base degli argomenti addotti nel quesito, si ritiene che nel caso di specie sussistano fondate ragioni per negare alla società agricola confinante il diritto di prelazione che la medesima intende esercitare sull’intero fondo originariamente indiviso.
In particolare, la ragione principale dalla quale poter desumere l’esclusione di un intento elusivo della norma sul diritto di prelazione si ritiene debba ravvisarsi nella circostanza che il promittente alienante ha mantenuto a confine con la società prelazionaria una porzione di estensione ben maggiore rispetto a quella staccata e promessa in vendita al primo promittente acquirente, così potendosi ritenere soddisfatto il requisito della sua automona coltivazione e produttività.


F. N. chiede
sabato 01/10/2022 - Toscana
“Gent.mi Avvocati, ho messo in vendita un appezzamento di terreno e stipulato un compromesso con la Società Caio SAS confinante, ho notificato (01/07/2022) ai confinanti mediante raccomandata A.R. il preliminare di vendita.
Il confinante Tizio, coltivatore diretto, ha esercitato il diritto di prelazione agraria (07/07/2022) documentando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, entro quando deve essere pagato il prezzo? e il tempo da quando decorre?
Il termine di sei mesi, nel 6 comma art.8 legge 590/1965, riguarda solamente la prelazione dell’affittuario?
Grazie”
Consulenza legale i 07/10/2022
Il diritto di prelazione del confinante che sia anche coltivatore diretto è previsto dall’art. 7, comma 2, n. 2 L. 14/08/1971, n. 817; la norma, tuttavia, non detta per le ipotesi in essa previste una procedura particolare, limitandosi anzi a rinviare all’art. 8 della Legge 590/1965, dettato per la prelazione dell'affittuario.
Dunque, per il termine di pagamento e la relativa decorrenza deve farsi riferimento a quanto stabilito dal comma 6 di tale ultima norma, ai sensi del quale, in caso di esercizio del diritto di prelazione, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi.
Detto termine decorre dal trentesimo giorno successivo all'avvenuta notifica da parte del proprietario della proposta di alienazione (prevista dal comma 4 dell’articolo in commento), salvo che sia diversamente pattuito tra le parti.