Cass. civ. n. 21219/2022
Il contratto di deposito è un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., il cui fine principale è quello della custodia, conservazione e restituzione delle merci, con la conseguenza che titolare dell'azione risarcitoria nei confronti del depositario per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate è, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, non solo il depositante ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo alla restituzione.
Cass. civ. n. 14985/2022
Nel contratto a favore di terzo (nella specie, polizza vita con investimento del capitale in strumenti finanziari), in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante.
Cass. civ. n. 36092/2021
Affinché l'amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell'art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all'espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre che sia accertato l'intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tal caso, l'amministratore vantare una pretesa risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi.
Cass. civ. n. 15442/2021
Requisiti imprescindibili per configurare un contratto a favore del terzo sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione, da parte di quest'ultimo ed anche per "facta concludentia", dell'attribuzione in proprio favore.
Cass. civ. n. 8766/2021
Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulate o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronunzia di merito, ha escluso la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei confronti della moglie dell'acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della vendita, in quanto estranea al contratto). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/08/2016).
Cass. civ. n. 25528/2015
In tema di contratto a favore del terzo, oltre al contratto preliminare di compravendita è configurabile anche l'opzione di preliminare a favore di terzo ove il soggetto promittente, piuttosto che obbligarsi soltanto con l'altro stipulante a prestare il suo consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore di un terzo, resti già vincolato, per effetto del negozio bilaterale di opzione, alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta contrattuale, sicché al terzo beneficiario, libero o meno di accettarla, basta la semplice accettazione perché a suo favore si producano gli effetti del contratto, per la conclusione del quale l'opzione è stata accordata. (Cassa con rinvio, App. Venezia, 04/03/2010).
Cass. civ. n. 8272/2014
Nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l'unico legittimato ad agire - con l'azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni - per ottenere, a fronte dell'inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di un'attività esecutiva del promittente medesimo, mentre, in caso contrario, va riconosciuta una legittimazione concorrente anche a favore dello stipulante.
Cass. civ. n. 17200/2013
Nel contratto a favore di terzi, pur in presenza di rinunzia alla prestazione operata dal terzo beneficiario, l'art. 1411, comma terzo, c.c. riconosce, sempre che non risulti diversamente dalla volontà delle parti, la persistenza dell'obbligazione in favore dello stipulante, il quale, quando abbia un interesse diretto all'adempimento in favore del terzo (nella specie, in quanto titolare di una quota di partecipazione nella società beneficiaria), e non sussista un formale divieto di quest'ultimo (nel qual caso opererebbe il principio "nemo invitus locupletari potest"), può legittimamente pretendere l'adempimento della prestazione in favore del terzo.
Cass. civ. n. 23708/2008
In tema di rappresentanza, il principio dell'apparenza del diritto può essere invocato anche dal beneficiario di un contratto a favore di terzi. Ed invero, nel momento in cui dichiara di voler approfittare della stipulazione in suo favore, il terzo subentra nella stessa posizione dello stipulante, quanto alla validità ed all'efficacia della prestazione promessa in suo favore, potendogli essere opposte tutte le eccezioni di invalidità del contratto che potrebbero essere opposte allo stipulante e potendo egli paralizzare tali eccezioni sulla base delle medesime circostanze che potrebbe invocare lo stipulante, per tener fermi gli effetti del contratto, sicché, negando al terzo la possibilità di invocare il detto principio, si configurerebbe, in suo favore, un diritto "claudicante" e, comunque, minore di quello spettante allo stipulante, che eroga la sua prestazione in vista di una contropromessa giuridicamente completa nei suoi effetti, pur se destinata ad altri. (Principio affermato in relazione ad una polizza cauzionale stipulata con un rappresentante senza poteri dall'appaltatore su richiesta del committente e a favore di questi).
Cass. civ. n. 18321/2003
In materia contrattuale, nel contratto a favore di terzo
ex art. 1411 c.c. il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e, anche se di natura reale, può essere fatto pertanto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante. Ne consegue che, a tale stregua, il terzo, a favore del quale sia stato convenuto il diritto di opzione per l'acquisto di un bene immobile, che non possa attuare il proprio diritto con la doverosa collaborazione del promittente, è direttamente legittimato a far valere nei confronti di costui la pretesa alla stipulazione del contratto di vendita in relazione al quale l'opzione è stata concessa.
Cass. civ. n. 13474/2000
La clausola compromissoria contenuta in un contratto a favore di terzo è opponibile a quest'ultimo qualora questi abbia manifestato la volontà di profittare della stipulazione, in quanto tale volontà non può non riguardare tutte le clausole contrattuali nel loro insieme.
Cass. civ. n. 12447/1997
La norma di cui all'art. 1411 c.c. non attribuisce al terzo la qualità di parte né in senso formale né in senso sostanziale rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore, dovendo egli limitarsi a beneficiare degli effetti di un rapporto da altri già validamente ed efficacemente costituito, così che la sua successiva adesione (rilevabile anche per
facta concludentia) si pone come mera
condicio iuris, di carattere sospensivo, dell'acquisizione del diritto a lui attribuito, ed ha il solo effetto di rendere irrevocabile ed immodificabile il contratto stipulato in suo favore. (...)
Cass. civ. n. 7398/1996
Nel contratto in favore di terzi (art. 1411 codice civile) le parti stipulanti assumono reciprocamente degli obblighi in favore di un terzo il quale assume la veste di creditore della prestazione promessa senza essere parte del contratto, né in senso formale né in senso sostanziale; ne consegue che il terzo, la cui dichiarazione di voler approfittare del contratto è necessaria solo per renderlo irrevocabile ed immodificabile, non ha alcun obbligo verso le parti stipulanti, le quali, pertanto, restano le sole vincolate per le prestazioni convenute.
Cass. civ. n. 8075/1994
Per la configurabilità di un contratto a favore di terzi non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto, come elemento del sinallagma.
Cass. civ. n. 1990/1982
Un contatto a favore di terzo, secondo la previsione dell'art. 1411 c.c., può essere stipulato anche a beneficio di un soggetto non ancora giuridicamente esistente, quale una società da costituirsi su iniziativa degli stessi contraenti, che vanga ad acquistare i diritti derivanti dal contratto medesimo solo al momento della sua costituzione.
Cass. civ. n. 260/1978
Non è configurabile un contratto a favore di terzi nel caso, in cui l'avente diritto alla prestazione non sia rimasto estraneo al contratto da altri stipulato in suo favore, bensì sia parte stipulante del contratto fonte del suo diritto nei confronti dell'obbligato promittente.
Cass. civ. n. 2663/1976
Nel contratto a favore di terzo l'interesse alla stipulazione da parte dello stipulante può essere di natura non solo concreta ma anche meramente morale, e può consistere sia nell'attribuzione di un diritto, sia nella rinuncia all'esercizio di un'azione, poiché in tale figura negoziale non sussistono particolari limiti in ordine alla qualità e al contenuto della prestazione dovuta al terzo.
Cass. civ. n. 2578/1975
Nel negozio con il quale il socio di una società di capitali assume, spontaneamente ed in proprio, determinate obbligazioni pecuniarie verso un soggetto che già presti la sua opera in favore della società, al dichiarato fine di ottenere una più completa ed efficace esplicazione di tale attività a vantaggio della società, è ravvisabile un interesse economico del socio medesimo idoneo a configurare un valido e lecito contratto a titolo oneroso a favore di terzo (art. 1411 c.c.) e cioè della società, avente la stessa causa del contratto (di mandato, d'opera professionale di lavoro subordinato ecc.) preesistente fra il prestatore d'opera e la società.
Cass. civ. n. 649/1973
Nel contratto a favore di terzi il diritto che il terzo acquista nei confronti del promittente, per effetto della stipulazione, è quello alla prestazione contemplata nel contratto, senza che ciò comporti sostituzione del beneficiario nella posizione dello stipulante, non verificandosi successione nel rapporto, e conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto. Lo stipulante ha interesse ad agire, in favore del terzo, per la esecuzione o la risoluzione del contratto. Poiché, peraltro, la stipulazione a favore del terzo può essere revocata o modificata finché questi non abbia dichiarato di volerne profittare (art. 1411, secondo comma, c.c.), in mancanza di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, lo stipulante non può chiedere che la prestazione sia effettuata a lui, ed ove tale richiesta formuli, non gli può essere negata la legittimazione ad agire, ma la domanda deve essere rigettata.
Cass. civ. n. 294/1972
Nel contratto a favore di terzi, la volontà negoziale di attribuire al terzo un diritto, in mancanza di un'espressa dichiarazione, ben può accertarsi sulla base dell'interesse delle parti contraenti alla stipulazione vantaggiosa per il terzo.