I crediti condominiali possono essere tutelati con l’esercizio della revocatoria ordinaria, di cui all’
art. 2901 del c.c.?
Sì, esiste la possibilità di annullare le cessioni del patrimonio del
moroso compiute mediante
frode, quando rappresentino un potenziale
danno per il condominio
creditore. Tutto questo, nonostante il
credito sia ancora in corso di accertamento giudiziario.
Nel caso di specie, il condominio aveva adito il
tribunale esponendo di essere creditore del condomino per il pagamento delle quote condominiali relative all’esecuzione di alcuni lavori nello stabile comune. Più nello specifico, il condominio, appreso della
compravendita intervenuta tra il condomino debitore e un terzo, aveva deciso di chiedere la revoca dell’atto di compravendita, al fine di vedere soddisfatto il proprio credito.
Il
condomino, dal canto suo, si era difeso affermando che, nella fattispecie, non sussistevano i presupposti per la revocatoria in quanto il credito condominiale doveva ancora essere
accertato giudizialmente. Inoltre, a detta del condomino moroso, sarebbe stata necessaria la prova, non fornita dal condominio, del
consilium fraudis del debitore, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso.
La Suprema Corte di Cassazione, confermando il contenuto della sentenza impugnata, ha concluso per l’ammissibilità dell’esercizio dell’azione da parte del condominio.
Ai fini dell’esperibilità dell’
azione revocatoria ex art.
2901, infatti, "
essendo l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito",
non sarebbe stata necessaria la partecipazione o la conoscenza dell’intento fraudolento, ma la semplice consapevolezza della frode (
scientia damni).
La garanzia patrimoniale del condominio è risultata indubbiamente pregiudicata dalla
cessione di un bene immobile da parte di uno dei condomini, dato che il ricavato della vendita sarebbe stato più difficilmente aggredibile dai creditori.
La nozione di “credito” accolta dall’art.
2901, inoltre, è piuttosto
ampia, e comprende anche i crediti non ancora certi nè liquidi e tanto meno già assistiti da
azione esecutiva. Basta, per l’accoglimento dell’azione, che il credito esista e abbia una causa lecita.