Che cos’è la garanzia fideiussoria?
Quando un privato decide di acquistare un immobile in costruzione è libero di gestire la compravendita direttamente con l’impresa cui è affidata l’opera ed, in tal caso, firmare eventualmente un primo contratto, il cd preliminare di vendita, versare anticipatamente delle somme ed effettuare il saldo solo al completamento dell’opera, contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo dinnanzi al notaio incaricato.
Ma se qualcosa andasse storto e durante il periodo necessario per il completamento dei lavori di costruzioni, l’impresa fallisse, che fine farebbero le somme già versate dal potenziale acquirente?
Ecco allora che interviene proprio la garanzia fideiussoria con cui il cliente potrà essere tutelato nel caso, appunto, di fallimento dell’impresa costruttrice (disciplina D.L. n. 122/20015).
Con la garanzia fideiussoria, infatti, l’acquirente potrà essere indennizzato dall’assicurazione (ad esempio da una banca) delle somme anticipatamente versate all’impresa nel contempo fallita.
Prima, quindi, della stipulazione del contratto preliminare, ovvero contestualmente ad esso, la parte acquirente avrà il diritto di farsi sottoscrivere dal costruttore – che sarà quindi obbligato - la predetta fideiussione al fine di “coprire” l’acquirente da eventuali rischi sino alla stipula del definitivo, garantendo il rimborso delle somme da esso anticipate sino a tale data.
Se il costruttore si rifiuta di rilasciare la garanzia richiesta, il contratto preliminare stipulato sarà colpito da nullità relativa e potrà quindi essere dichiarato invalido su espressa richiesta - in giudizio - della parte acquirente.
Nullità che tuttavia non restituirà al potenziale acquirente le somme già versate all’atto del preliminare in caso dell’intervenuta insolvenza dell’impresa costruttrice.
E’ fondamentale, dunque, nei casi come quello appena descritto, pretendere il previo rilascio della garanzia fideiussoria ove si voglia acquistare un immobile ancora in stato di costruzione, al fine di evitare che le somme nel frattempo versate vadano di fatto perse.
Quando un privato decide di acquistare un immobile in costruzione è libero di gestire la compravendita direttamente con l’impresa cui è affidata l’opera ed, in tal caso, firmare eventualmente un primo contratto, il cd preliminare di vendita, versare anticipatamente delle somme ed effettuare il saldo solo al completamento dell’opera, contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo dinnanzi al notaio incaricato.
Ma se qualcosa andasse storto e durante il periodo necessario per il completamento dei lavori di costruzioni, l’impresa fallisse, che fine farebbero le somme già versate dal potenziale acquirente?
Ecco allora che interviene proprio la garanzia fideiussoria con cui il cliente potrà essere tutelato nel caso, appunto, di fallimento dell’impresa costruttrice (disciplina D.L. n. 122/20015).
Con la garanzia fideiussoria, infatti, l’acquirente potrà essere indennizzato dall’assicurazione (ad esempio da una banca) delle somme anticipatamente versate all’impresa nel contempo fallita.
Prima, quindi, della stipulazione del contratto preliminare, ovvero contestualmente ad esso, la parte acquirente avrà il diritto di farsi sottoscrivere dal costruttore – che sarà quindi obbligato - la predetta fideiussione al fine di “coprire” l’acquirente da eventuali rischi sino alla stipula del definitivo, garantendo il rimborso delle somme da esso anticipate sino a tale data.
Se il costruttore si rifiuta di rilasciare la garanzia richiesta, il contratto preliminare stipulato sarà colpito da nullità relativa e potrà quindi essere dichiarato invalido su espressa richiesta - in giudizio - della parte acquirente.
Nullità che tuttavia non restituirà al potenziale acquirente le somme già versate all’atto del preliminare in caso dell’intervenuta insolvenza dell’impresa costruttrice.
E’ fondamentale, dunque, nei casi come quello appena descritto, pretendere il previo rilascio della garanzia fideiussoria ove si voglia acquistare un immobile ancora in stato di costruzione, al fine di evitare che le somme nel frattempo versate vadano di fatto perse.