La legge di conversione (legge n. 77/2020 del 18 luglio 2020) del cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha differito al 15 novembre 2020 il termine per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni societarie, precedentemente fissato nella data del 30 settembre 2020, al fine di accedere alla possibilità di affrancamento delle plusvalenze derivanti dalle relative operazioni di cessione e compravendita di terreni (agricoli e/o edificabili) posseduti alla data del 1 luglio 2020. Il termine, così come prorogato, cadrà di domenica, pertanto, i proprietari interessati ad optare per la rideterminazione del costo fiscale dei predetti beni avranno tempo entro e non oltre lunedì 16 novembre per svolgere le attività di seguito indicate.
Le suddette plusvalenze, dunque, potranno essere affrancate attraverso il pagamento di una
imposta sostitutiva dell’
11% applicata al valore delle partecipazioni societarie – qualificate e non qualificate – ovvero dei terreni posseduti, risultante da apposita perizia formalizzata entro e non oltre il 16 novembre 2020.
Si rammenta che ai fini dell’art.
67 comma 1 lett. c) del
Testo unico delle imposte sui redditi sono intese partecipazioni
qualificate le quote sociali (non negoziate su mercati regolamentati) che rappresentino una percentuale superiore al 20% dei voti dell’
assemblea ordinaria; mentre sono intese partecipazioni
non qualificate le quote sociali (non negoziate su mercati regolamentati) che rappresentino una percentuale non superiore al 20% dei voti rappresentati nell’assemblea ordinaria.
Chi intende beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’11% dovrà compiere i seguenti adempimenti entro il predetto termine di scadenza:
1. versamento dell'imposta sostitutiva dell’11% in unica soluzione, ovvero, in alternativa, versamento della prima di tre rate annuali di pari importo in cui sarà, su scelta del
contribuente, suddiviso l’importo dell’imposta sostitutiva;
2. far redigere ed asseverare la perizia di stima da parte di un professionista abilitato.
Possono aderire alla rivalutazione i seguenti soggetti di diritto:
1. persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
2. società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'
art. 5 del T.U.I.R.;
3. enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
4. soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, che possiedano terreni (agricoli e/o edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 01 luglio 2020.
In conformità a quanto precisato dall'Agenzia Entrate, nella circolare 47/2011, il contribuente che abbia già beneficiato di precedente analoga agevolazione e intenda avvalersi nuovamente della rivalutazione delle partecipazioni societarie o dei terreni posseduti:
1. non sarà tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione per accedere all’agevolazione;
2. potrà scomputare l'imposta sostitutiva già versata, in occasione della precedente rivalutazione, dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione.
Qualora dalla nuova rideterminazione emergesse un minor valore rispetto alla rivalutazione precedente, il contribuente non avrà però diritto al rimborso di quanto eventualmente già versato in eccesso.
Per soppesare l’utilità dello strumento della rivalutazione messo a disposizione dal “Decreto Rilancio” è necessario rammentare che attualmente, in via ordinaria, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie, qualificate e non, e da
compravendita di terreni, edificabili o ad uso agricolo, sono sottoposte ad un’imposta sostitutiva IRPEF di aliquota pari al
26%.
Il vantaggio economico che può essere conseguito dal contribuente con l’affrancamento della
plusvalenza deve essere apprezzato svolgendo una comparazione tra i seguenti valori:
1. l’ammontare equivalente all’11% del valore di perizia della partecipazione societaria o del terreno che si intendono cedere o ceduti in data posteriore al 1 luglio 2020;
2. quello emergente dall’applicazione dell’aliquota del 26% sul valore della plusvalenza derivante dalla cessione.
Ne consegue che tanto più alto è il valore della plusvalenza, tanto più sarà conveniente per il soggetto cedente delle partecipazioni societarie o del terreno procedere alla rivalutazione entro il termine previsto dal Decreto Rilancio al fine di ottenerne l’affrancamento dell’imposta sostitutiva IRPEF sulla plusvalenza, optando per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% calcolata sul valore di perizia del bene cedendo o ceduto.
Sul versante societario, lo sfruttamento della leva normativa costituita dalla rivalutazione delle partecipazioni sociali può rappresentare un grande vantaggio in termini di risparmio di imposta per gli investitori persone fisiche che intendano dismettere, o abbiano recentemente dismesso, le partecipazioni detenute nel capitale di società investite da una grande crescita del proprio valore di mercato nel lasso di tempo intercorrente tra l’investimento e la dismissione dello stesso. Parimenti, l’occasione può riguardare le società semplici di mero godimento, generalmente utilizzate nel panorama economico italiano quale forma societaria di protezione patrimoniale e di holding familiare.
I soggetti destinatari della predetta normativa che non abbiano già provveduto alla rivalutazione ed interessati a conseguire il potenziale risparmio d’imposta dovranno, al più presto, attivarsi per porre in essere gli adempimenti necessari.