L’alloggio, poi, a seguito di separazione dei coniugi, era stato assegnato, come casa coniugale, all’ex nuora che lo abitava assieme alla figlia minore.
Costituitasi in giudizio, la donna (ex moglie) eccepiva che l’immobile le era stato assegnato dal Tribunale già nel 2006 e dunque, antecedentemente al contratto di compravendita con cui l'ex suocerea aveva comprato dal figlio.
Il Tribunale adito, infatti, riteneva di dover respingere le richieste della ricorrente.
Questo perché, negli anni successivi alla compravendita, la stessa non aveva mai manifestando l’intenzione di riavere l’immobile e dunque, c’era stato un implicito consenso a che l'ex nuora potesse continuare a utilizzare il bene, per i bisogni abitativi suoi e della figlia minore.
La stessa linea interpretativa seguiva anche la Corte d’appello successivamente adita, la quale rigettava l’istanza di rilascio ad nutum, precisando, tra l’altro, come non avesse alcun rilievo l’eccezione sollevata dall’appellante relativa alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, la quale era avvenuta a distanza di sei anni dalla sua emanazione.
La Corte di Cassazione, investita della vicenda, con ordinanza n. 25835/2017, ha innanzitutto chiarito che: "l’eccezione di assegnazione giudiziale della casa familiare in sede di separazione coniugale non rientra tra i casi per i quali la legge prevede espressamente l’onere di eccezione in capo alla parte. L’efficacia impeditiva del diritto al rilascio deriva direttamente dal provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione coniugale e non dalla manifestazione di volontà dell’assegnatario dell’immobile di volersi avvalere degli effetti di tale provvedimento giudiziale".
Conformandosi ad una sua precedente statuizione (ord. n.643680-01), la Corte ha poi precisato che nei casi in cui sorga un conflitto con l’acquirente del bene, il quale abbia provveduto a trascrivere il suo titolo di acquisto, anteriormente alla trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione, esso deve essere risolto in favore dell'acquirente, solo nei limiti del novennio trascorso dalla data di trascrizione del titolo stesso, secondo il disposto dell’art. 1599, comma 3, c.c. .
Il succitato articolo, infatti, sancisce che la locazione dell’immobile è opponibile al terzo acquirente solo se superiore ai nove anni e se, nel caso, sia stata trascritta.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello.