(massima n. 1)
Non configura il delitto di peculato l'appropriazione, da parte del titolare ed amministratore di fatto di una Onlus, degli utili percepiti poiché non esercitando un servizio pubblico, i suoi responsabili non possono essere considerati incaricati di un pubblico servizio; né ai pagamenti ricevuti dall'ente pubblico può essere riconosciuta natura pubblicistica, in quanto tali esborsi, privi di qualsivoglia vincolo pubblicistico, costituiscono mero corrispettivo dei servizi resi dalla Onlus.