(massima n. 1)
In tema di riparto di giurisdizione, quando č contestato un fatto storico riconducibile sia alla fattispecie di peculato militare che a quella ordinaria, si realizza un concorso apparente di norme da risolversi, in applicazione del principio di specialitą di cui all'art. 15 cod. pen., riconoscendo la giurisdizione del magistrato militare, in considerazione degli elementi specializzanti della qualitą dell'agente - poiché l'art. 215 cod. pen. mil. pace incrimina solo il "militare incaricato di funzioni amministrative o di comando" - e della appartenenza dell'oggetto della appropriazione in capo all'amministrazione militare. (In motivazione, la Corte ha richiamato le precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimitą che hanno riconosciuto la specialitą della legge penale militare, in quanto rivolta ad una pił circoscritta platea di destinatari e destinata a soddisfare interessi del tutto peculiari, rispetto a quella ordinaria).