(massima n. 1)
Integra il reato di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilitą delle armi comuni da sparo versate dai privati a fini di distruzione, se ne appropria, e non invece quello di violazione di pubblica custodia ex art. 351 cod. pen., non essendo configurabile un rapporto di custodia - che postula la temporaneitą dell'affidamento - rispetto a beni definitivamente dismessi dai precedenti titolari.