(massima n. 1)
L'indebito uso, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dell'utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, di cui egli abbia la disponibilità, costituisce peculato, comportando la suddetta condotta l'appropriazione delle energie, entrate nelle sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche. Il reato, tuttavia, non sussiste quando le chiamate telefoniche per esigenze personali, per la loro sporadicità ed occasionalità, restano contenute nell'ambito dei “casi eccezionali”, nei quali esse sono consentite, ai sensi dell'art. 10, comma quinto, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo 1994. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che, correttamente, fosse stata esclusa la sussistenza del reato, in un caso in cui risultavano effettuate undici chiamate per motivi personali in un arco di tempo di un mese e ventuno giorni).