(massima n. 2)
La guardia giurata, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, che si appropri di una somma di danaro affidatole, commette il delitto di cui all'art. 314 c.p. Ai fini della configurazione di tale reato, a seguito della modifica introdotta dall'art. 11, L. 26 aprile 1990, n. 86, non rileva la natura pubblica o privata dell'istituto bancario proprietario dei valori trasportati, essendo richieste l'altruità del danaro o della cosa mobile nonché la disponibilità giuridica o la mera detenzione materiale dei beni predetti per ragioni dell'ufficio o del servizio.