(massima n. 2)
L'appropriazione degli interessi maturati sulle somme di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato non integra un autonomo fatto di peculato, posto che il reato si perfeziona con l'appropriazione del bene e non rilevando dunque, se non ai fini della valutazione del disvalore del fatto e della quantificazione del danno, i frutti prodotti "medio tempore" dallo stesso.