(massima n. 1)
Non integra il delitto di peculato, non essendo ravvisabile alcuna condotta appropriativa nel suo comportamento, il comandante dei vigili urbani che provveda, mediante formali provvedimenti e al fine di ripristinare la ritenuta regolaritą della gestione contabile, alla restituzione delle somme versate da alcuni contravventori al codice della strada presso la tesoreria comunale anziché all'ufficio deputato ad incassarle. (Fattispecie in cui le somme delle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada avrebbero dovuto essere versate su di un conto corrente intestato ad un Consorzio tra pił comuni istituito per la gestione unitaria del servizio di polizia locale).