(massima n. 1)
Non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, nell'effettuare una missione, ospiti a bordo dell'autovettura di servizio o nella camera d'albergo una persona estranea alla P.A., allorché l'uso della vettura per la missione sia stato autorizzato e il veicolo sia stato utilizzato solo per ragioni di ufficio, ovvero l'uso della camera « doppia ad uso singolo» assegnata non abbia comportato aggravio di spesa per l'Amministrazione. (Nella circostanza, la Corte ha anche escluso la configurabilitą, nell'estensione dell'uso della camera di albergo, della truffa in danno dell'Amministrazione, non ricorrendo artifici o raggiri).