(massima n. 1)
In tema di peculato per appropriazione, atteso che il possesso costituisce il necessario presupposto del reato e che esso può essere, indifferentemente, diretto o indiretto, il fatto che l'agente abbia trasformato, sia pure irregolarmente, il proprio originario possesso indiretto in possesso diretto, acquisendo la materiale detenzione del danaro, non può essere considerato, di per sé, come elemento idoneo a realizzare l'appropriazione, occorrendo a tale ultimo fine la prova che detta trasformazione sia stata accompagnata dall'animus rem sibi habendi ed abbia coinciso con l'interversio possessionis. (Nella fattispecie un militare, che poteva disporre del danaro mediante ordini di pagamento, aveva trasformato il possesso del danaro della pubblica amministrazione da indiretto in diretto mediante l'utilizzazione di «foglio di viaggio», con l'approvazione della liquidazione e l'ordine di pagamento. La Corte di cassazione ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione, la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto verificatasi l'appropriazione per il solo fatto dell'acquisita disponibilità materiale delle somme liquidate a fronte del foglio di viaggio).