(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di peculato la pura e semplice «raccomandazione», non accompagnata da fattori decisivi non può avere mai efficacia determinante sul soggetto che la riceve il quale resta libero di aderirvi o meno secondo il suo discrezionale e personale apprezzamento in ordine alla commissione del fatto raccomandato. Né, in tal caso, è ipotizzabile un concorso morale perché la semplice «raccomandazione» o la mera «segnalazione», in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi, restano come fatti a sé stanti, aventi soltanto una relazione ma non un'efficacia causativa sulle loro conseguenze eventuali.