(massima n. 1)
Non sono configurabili gli elementi costitutivi del peculato d'uso (art. 314, comma 2, c.p.) nella condotta del pubblico dipendente che, in situazioni eccezionali d'urgenza, con caratteri di sporadicitą ed episodicitą, utilizzi il telefono d'ufficio per comunicazioni private al fine di evitare pregiudizievoli e talora protratte assenze dal posto di lavoro. (Fattispecie relativa ad un dipendente pubblico che in un periodo di quaranta giorni aveva effettuato sei telefonate, utilizzando l'apparecchio dell'ufficio).