(massima n. 1)
In tema di peculato, il concetto di «appartenenza» alla pubblica amministrazione non esclude che la cosa o il denaro possa in definitiva spettare in proprietą ad altro soggetto, essendo sufficiente che fra la cosa-denaro e la P.A. intercorra un vincolo che consenta o imponga a quest'ultima di disporne. Ne consegue, pertanto, che qualora - dopo l'emissione del mandato-ordine di pagamento - il pubblico ufficiale, incaricato-delegato a pagare agli aventi diritto i ratei di funzioni, stipendi, etc., si appropri del denaro, egli commette peculato e non malversazione, atteso che il beneficiario diventa proprietario del denaro soltanto al momento dell'effettiva riscossione. E ciņ, in quanto la P.A. conserva il potere di disponibilitą sul denaro stesso fino al momento in cui si estingue l'obbligo del pagamento mediante la riscossione diretta da parte dell'interessato o di persona da lui delegata.