(massima n. 5)
L'art. 291, primo comma, c.p.p., nel testo modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, deve essere interpretato nel senso che fra gli atti che il pubblico ministero ha l'obbligo di presentare al giudice con la richiesta di emissione della misura cautelare sono compresi, in quanto potenziali «elementi a favore dell'imputato», le dichiarazioni dei collaboranti, nessuna esclusa, anche se non apparentemente «a favore» dell'imputato medesimo: spetta infatti a quest'ultimo stabilire quali siano gli elementi che debbono essere utilizzati per sostenere la sua innocenza, ben potendo una chiamata di correo risultare favorevole alla tesi difensiva (perché, ad esempio, in palese contrasto con le dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia).